Tardivo esperimento della mediazione: opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile

Tardivo esperimento della mediazione: opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile
Avv. Daniele Franzini Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere dichiarato improcedibile e l’ingiunzione diventa esecutiva se l’opponente disattende l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel termine di 15 giorni assegnato dal giudice per sanare il precedente vizio di procedibilità. La mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso, con conseguente applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con sentenza del 18.4.2018. Come noto, l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Qualora quest’ultima non sia preceduta dal predetto procedimento, la stessa norma autorizza il giudice a concedere alle parti un termine massimo di 15 giorni per provvedervi. Ora, sarebbe illogico ritenere che il Legislatore dell’art. 5 cit. - da un lato abbia previsto la sanzione dell’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 5 giorni e - dall’altro - abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto di detto termine. Assegnare, in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere assolto l’obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe con il dato normativo che sanziona con l’improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale (in quanto comporta un ulteriore allungamento del processo) e con il principio di iniziativa di parte (secondo cui è onere di chi ha interesse dare i necessari atti di impulso processuali). Il termine de quo ha pertanto natura perentoria, natura che si evince dalla stessa gravità della sanzione comminata, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di una sentenza di puro rito, cosi impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo.
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