Superabilità del giudicato implicito nei contratti bancari: la prima sentenza di merito

Superabilità del giudicato implicito nei contratti bancari: la prima sentenza di merito

La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza del 17 maggio 2022, cause riunite C‑693/19 e C‑831/19 ha sancito che “Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell’autorità di cosa giudicata e della preclusione, non consente né al giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole in tale procedimento o in un successivo procedimento di cognizione, quando dette clausole siano state oggetto di un esame d’ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l’esecuzione ipotecaria non comporti alcun motivo, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza di tale esame né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a detto esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato”.

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 4 giugno 2022, dando una prima applicazione alle statuizioni suindicate, ha precisato che tale provvedimento “consente in via diretta il superamento della preclusione pro iudicato relativa alla sola mancata abusività di una clausola contrattuale in assenza di qualsiasi motivazione ”.

Clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto

In forza dei principi processuali nazionali e nel rispetto del principio del “giudicato implicito”, tutte le clausole contenute nei contratti di finanziamento sarebbero considerate come già esaminate dal giudice in sede monitoria e, dunque, ricomprese in tale forma di giudicato.

Ne discende, da un lato, l’impossibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali nel corso dell’esecuzione e, dall’altro, l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione ove questa sia fondata su motivi che la parte avrebbe dovuto dedurre in sede di formazione del titolo esecutivo.

La sentenza in commento ha, invece, condiviso l’orientamento dalla Corte UE in merito alla superabilità del giudicato implicito del decreto ingiuntivo non opposto, in forza del quale qualora l’eventuale abusività di clausole contrattuali non sia ancora stata esaminata nell’ambito di un procedimento di ingiunzione, il giudice dell’esecuzione è tenuto a valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole in questione.

L’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso su istanza di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione.

Conclusioni

Ne consegue che il principio secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile non preclude in maniera assoluta al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi su clausole contrattuali. la cui mancata abusività sia stata rilevata in sede monitoria. Il giudice potrà dunque valutare il contenuto intrinseco del titolo esecutivo, assicurando una completa ed efficace tutela al consumatore.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori