Decreto ingiuntivo non opposto: superamento del principio del giudicato implicito da parte della CGUE

Decreto ingiuntivo non opposto: superamento del principio del giudicato implicito da parte della CGUE

“Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell’autorità di cosa giudicata e della preclusione, non consente né al giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole in tale procedimento o in un successivo procedimento di cognizione, quando dette clausole siano state oggetto di un esame d’ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l’esecuzione ipotecaria non comporti alcun motivo, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza di tale esame né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a detto esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato”.

Questo il principio espresso dalla Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C‑693/19 e C‑831/19 – Pres. Lenaerts, Rel. Rodin.

Negli ordinamenti degli Stati Membri, così come in quello comunitario, il principio e l’autorità di “cosa giudicata” riveste una importanza fondamentale giacché risulta determinante - per garantire la certezza e stabilità dei rapporti giuridici - che non possano più essere rimesse in discussione le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo la decorrenza dei termini previsti per l’impugnazione o ricorso previsti da ciascun ordinamento.

Sul punto la Corte di Giustizia UE è stata chiamata a definire se i principi processuali nazionali, quali nel caso di specie l’autorità di cosa giudicata, possano però limitare il potere di controllo del Giudice circa  il carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato con il consumatore, anche dopo la decorrenza del termine previsto per l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Ebbene la Corte UE ha statuito che la normativa europea si pone in contrasto con la normativa nazionale che, appunto, in caso di decreto ingiuntivo non opposto, ritenendolo “cosa giudicata” preclude al giudice dell’esecuzione di valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto che ne è alla base, e conseguentemente la loro validità, sul presupposto che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto copra implicitamente la validità delle stesse clausole, anche se potenzialmente abusive.

Avv. Michela Chinaglia

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