Start Up e PMI Innovative, i chiarimenti del MISE: spunti e riflessioni

Start Up e PMI Innovative, i chiarimenti del MISE: spunti e riflessioni
Avv. Milena Prisco Il 14 febbraio il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con la Circolare n. 3696/C, ha fornito preziosi chiarimenti circa i requisiti delle Start Up e delle PMI innovative, oltre che i criteri per la loro valutazione da parte dei Registri delle Imprese al momento delle verifiche preventive e di quelle dinamiche che condizionano l’iscrizione e la permanenza di queste società nelle rispettive sezioni speciali del Registro, condizione necessaria per beneficiare del regime di cui al DL 179/2012 e DL 3/2015. La Circolare n. 3696/C costituisce un documento di sintesi capace di dare una panoramica sugli orientamenti del MISE che si sono susseguiti nel corso degli anni in relazione all’interpretazione dei requisiti sostanziali, imposti dalla normativa per le Start Up (DL 179/2012) e per le PMI innovative (DL 3/2015) come condizioni necessarie per accedere alla disciplina speciale. I requisiti caratterizzanti le Start Up e le PMI innovative passano al vaglio delle verifiche del Registro delle Imprese sia nell’ambito degli adempimenti preventivi e prodromici al momento dell’iscrizione delle società nel registro speciale sia nell’ambito di quelle, cosiddette, verifiche dinamiche che avvengono periodicamente per accertare la permanenza di detti requisiti. La pubblicazione della Circolare arriva in un momento cruciale considerato che il prossimo 18 dicembre scade il termine quinquennale dalla data di costituzione delle società per la permanenza delle Start Up nella sezione speciale. A tal proposito la Circolare ha raccomandato ai Registri delle Imprese di inviare tempestivi alert alle Start Up in “scadenza” al fine di consentire alle stesse di procedere con la modalità semplificata per la conversione - senza soluzione di continuità - in PMI innovative, ove ve ne fossero i requisiti. La posizione del MISE riflette un approccio ormai consolidato volto a fornire tutti i chiarimenti utili per impostare una Startup in un’ottica di lungo periodo che sfoci, dopo il primo quinquennio di avviamento, nella morfologia della PMI innovativa, il cui regime di favore non sconta limiti di tempo. Questo approccio deve, pertanto, incoraggiare gli imprenditori a strutturare la propria attività innovativa secondo i parametri della normativa ed a costruire i loro business plan già nell’ottica di poter crescere come una PMI (i cui requisiti di base sono un numero dei dipendenti inferiore a 250 e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro). Passando in rassegna i requisiti preventivi, la Circolare chiarisce come anche le società di capitali, basate negli Stati membri dell'Unione europea o in quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, possono accedere alla normativa speciale, a condizione che abbiano in Italia una filiale o anche solo una “sede produttiva”, quest’ultima intesa tanto come sede secondaria quanto come semplice unità locale di impresa “estera”. Il chiarimento non è di poco conto e, se coordinato con il pacchetto di incentivi fiscali introdotti dalla Legge di Bilancio 2017, può rappresentare un elemento interessante di attrazione di investimenti. Riguardo al core business delle Startup e delle PMI, la prevalenza del carattere innovativo non può limitarsi solo ad una attenta descrizione dell’oggetto sociale dell’impresa, ma deve essere connesso ad una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l’oggetto sociale. Ed infatti, qualora la Startup presenti il requisito della privativa industriale per la titolarità di un brevetto o di una domanda di brevetto o di un software originale, questi asset per espressa disposizione di legge, devono essere “direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa”. Il carattere innovativo del core business è l’elemento che maggiormente viene passato al vaglio del Registro delle Imprese, il quale compie una attenta valutazione sulla prevalenza del carattere innovativo che va dall’esame documentale di presentazioni e business plan, al sito web, con particolare attenzione ai casi in cui la Startup sia ospitata presso un incubatore o un acceleratore. Guardando al lungo periodo, i requisiti che si sostanziano in licenze di privative industriali e software, dovranno fondarsi su accordi di licenza con durata prolungata o addirittura illimitata evitando meccanismi di interruzione del contratto in via anticipata rispetto alla naturale scadenza (es. recesso delle parti) e questo per evitare che venga meno il requisito nel corso della vita della Startup, con conseguente decadenza dal regime speciale. Nel caso, invece, di domande di brevetto in corso di concessione, sarà opportuno, in caso di mancata registrazione, ovviare al venire meno del requisito con diversi requisiti alternativi. Infine, per “blindare” la permanenza del requisito su cui più di ogni altro si fonda il carattere innovativo della Startup, sarebbe opportuno stabilire dei vincoli di indisponibilità (es. divieti di cessione /sub-licenza). Lo stesso approccio del lungo periodo deve aversi anche con riferimento al requisito del personale qualificato, in cui rientrano il lavoro dipendente, la para-subordinazione (è il caso del socio amministratore) e la “collaborazione a qualunque titolo”, che viene agevolmente garantito con contratti a tempo indeterminato o determinato rinnovabili, con cariche in consiglio di amministrazione per un periodo superiore ai tre anni o fino a revoca, con contratti di collaborazione di lunga durata e sprovvisti di meccanismi di interruzione automatica (es. recesso senza giusta causa del collaboratore) e, quindi, incontrollabile per la Startup. In conclusione, la Circolare del MISE deve essere l’occasione per ripensare a come rendere l’innovazione delle nostre imprese non un espediente spot, ma una caratterista strutturale che diventi la prerogativa durevole della crescita e dello sviluppo delle Startup in PMI.
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