“ Le modifiche statutarie deliberate da spa o srl che siano state iscritte nel registro delle imprese , pur in presenza di una delle cause di nullità di cui all'art. 2332 cc ., si reputano legittime e omologabili, non essendovi in linea di principio ragioni di incompatibilità delle modificazioni statutarie stesse con la sussistenza di un vizio di nullità ”. Così si è espresso il Consiglio dei Notai di Milano in uno dei princìpi chiariti nella massima n. 197.
Nullità della società
Ai sensi dell'art. 2332 cc, una volta che l'atto costitutivo di una spa o di una srl è stato iscritto nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto in alcuni casi tassativi, quali
- la mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico,
- l'illiceità dell'oggetto sociale, nonché
- la mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale ovvero l'oggetto sociale.
Tuttavia, qualora la società risulti iscritta nel registro delle imprese, essa è da considerarsi comunque esistente a tutti gli effetti , sia nei rapporti interni che in quelli esterni. Infatti, da un lato una eventuale pronuncia di nullità della società non modifica la posizione dei soci (i quali non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali), dall'altro lato la pronuncia della nullità non pregiudica l' efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, come del resto già si evince dal testo dell'art. 2332 cc
Modifiche statutarie
In presenza di un pregresso vizio di nullità , qualora gli organi sociali assumano una deliberazione avente ad oggetto una modificazione statutaria , la quale è soggetta, ai sensi dell'art. 2436 cc, al controllo di legittimità , la sussistenza della pregressa nullità non rappresenta una ragione dalla quale derivi l'illegittimità della modifica statutaria deliberata ed altresì non determina una causa da cui possa derivare la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese.
La ratio
Il Consiglio Notarile chiarisce che la nullità dell'atto costitutivo prima dell'iscrizione nel registro delle imprese determina — secondo le ordinarie regole contrattuali — l' inefficacia originaria e definitiva dell'atto, mentre la dichiarazione di nullità della società già iscritta nel registro delle imprese determina l'avvio della procedura di liquidazione, ma allo stesso tempo la società, sebbene nulla, è perfettamente esistente , non solo per il passato, ma anche per il futuro. E ciò vale altresì per l' organizzazione sociale .
Difatti, gli organi della società devono considerarsi esistenti e funzionanti secondo l'ordinaria disciplina dettata per ciascun tipo sociale, nonostante la sussistenza del vizio di nullità, il quale può essere altresì soggetto a sanatoria , prima che sia intervenuta la sentenza dichiarativa della nullità della società , purché ne sia data debita pubblicità con la relativa iscrizione nel registro delle imprese.
Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria