Società di persone, l'oggetto sociale determina i poteri dell'amministratore

Società di persone, l'oggetto sociale determina i poteri dell'amministratore
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi “sulle sorti” di una fideiussione concessa da una s.a.s per garantire l’esposizione debitoria di una s.p.a., ha ritenuto l’atto valido ed efficace senza che fosse necessario un accertamento caso per caso dell’effettiva strumentalità rispetto a tale oggetto.
 
Strumentalità dell’atto all’oggetto sociale

Nel caso affrontato dai giudici della Suprema Corte, veniva contestata la validità di una fideiussione rilasciata da una società in accomandita semplice in favore di una società per azioni. La s.a.s., operante nel settore immobiliare, prevedeva nel proprio oggetto sociale la possibilità di “contrarre mutui (…) prestare fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia (…)” si era opposta ad un decreto ingiuntivo sostenendo l’invalidità della garanzia da essa precedentemente rilasciata, sul presupposto che un tale atto fosse “estraneo” all’attività economica esercitata dalla società.

Tale contestazione era (erroneamente) basata su una precedente pronuncia della medesima Corte - sentenza n. 25409/2016 - che subordinava la validità di un atto degli amministratori alla strumentalità, diretta o indiretta, del medesimo atto al conseguimento all’oggetto sociale. Secondo quanto affermato dai giudici in quella sede, non era sufficiente un’astratta identificazione nello statuto degli atti tipici che la società poteva porre in essere. Nell’atto costitutivo i soci possono elencare infiniti atti tipici sebbene non tutti siano necessari al perseguimento della specifica attività economica a cui la società è deputata, e pertanto, si rende necessaria una verifica concreta sull’effettiva strumentalità dell’atto.

La Decisione della Corte

La Corte di Cassazione, evidenziando come la sentenza del 2016 riguardava comunque un’ipotesi diversa – in cui l’oggetto sociale indicava genericamente “tutte le operazioni immobiliari” e nella sostanza gli atti dispositivi avevano intaccato tutto il patrimonio sociale, tanto da ravvisare una liquidazione sociale – ha affermato che non è necessario un accertamento, caso per caso, della effettiva strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale.

Nell’ottica del bilanciamento fra le ragioni della società e quelle dell’affidamento dei terzi, tale accertamento porrebbe i terzi in uno stato di persistente incertezza circa l’efficacia dei singoli atti di cui risulterebbero beneficiari.

Avv. Andrea Bernasconi
 
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