S.r.l.: soci fuori dalla gestione della società se lo dice lo statuto

S.r.l.: soci fuori dalla gestione della società se lo dice lo statuto
Lo statuto di una s.r.l. può derogare la previsione dell’articolo 2479 c.c. che attribuisce ai soci la competenza su tutte le decisioni che “comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci” ed assegnare agli amministratori la gestione esclusiva della società. Con la recente massima n. 150, il Consiglio Notarile di Milano legittima la possibilità di prevedere, mediante una clausola statutaria, l’attribuzione del potere gestorio in capo ai soli amministratori, esautorando l’assemblea di tutta una serie di poteri e di fatto spersonalizzando la s.r.l., il cui modello in tal modo risponde sempre di più ai canoni della s.p.a. Questa ultima, infatti, prevede l’esclusività della gestione della società in capo agli amministratori (art. 2380 bis c.c.). L’accentramento dei poteri in capo agli amministratori di una s.r.l. può essere funzionale sia in quelle società dove gli amministratori sono espressione di soci “forti” finanziariamente, sia in quelle in cui necessita una esperienza gestoria operativa slegata dai soci finanziatori, in ogni caso questa rilettura dell’attribuzione dei poteri agli amministratori rende ancora più flessibile il modello societario delle s.r.l.
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