Ripetizione dell’indebito. Onere di produzione

Ripetizione dell’indebito. Onere di produzione
In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, essendo all’uopo onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24948 del 23 ottobre 2017.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori