Avv. Francesca Frezza
Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano del 5 agosto scorso, la Corte d’Appello di Napoli affronta ancora il problema del Jobs act e, in particolare, della legittimità della disciplina sui licenziamenti collettivi, con un doppio rinvio, alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia UE.
La Corte di Appello di Napoli, infatti, in data 27 novembre, ha effettuato, per la prima volta in Italia, un doppio rinvio, investendo del giudizio di legittimità riguardante la disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dal jobs act sia la Corte costituzionale che la Corte di giustizia europea.
Il caso sottoposto alla Corte riguardava una lavoratrice che, licenziata nell’ambito di una procedura di licenziamenti collettivi, per il solo fatto di essere stata assunta dopo il 7 marzo 2015, era tutelata in forma minore rispetto ai colleghi anch’essi licenziati che, in ragione della data di assunzione (antecedente al 7 marzo 2015) potevano rivendicare la reintegra nel posto di lavoro. La lavoratrice, viceversa, poteva, sulla base della normativa vigente, rivendicare esclusivamente una tutela indennitaria, compresa tra 4 e 24 mensilità.
Nella prima ordinanza, destinata alla Corte costituzionale, la Corte di Appello di Napoli, evidenziando la diversità del caso esaminato, rispetto a quello già deciso dalla sentenza 194/18 che riguardava un licenziamento individuale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sotto tre profili: disparità di trattamento e inefficacia della tutela accordata dal jobs act; violazione di norme fondamentali dell’Unione europea; eccesso di delega.
Nella seconda ordinanza, sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, la Corte di Appello di Napoli ha evidenziato criticità al jobs act sulla base dei parametri della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione (CDFUE), già Carta di Nizza. Le disposizioni violate secondo la Corte di Appello sarebbero l’art. 20 (parità di trattamento), l’art. 21 (non discriminazione), l’art. 30 (tutela avverso licenziamenti), l’art. 34 (tutela all’accesso a sistemi di previdenza) e l’art. 47 (diritto a un rimedio efficace).
Si attendono, quindi, gli sviluppi e gli esiti derivanti da tale innovativa ordinanza.
Related Posts