La Corte di Cassazione con sentenza del 23 novembre 2017 si pronuncia in merito al diritto dei lavoratori di astenersi dallo svolgere l’attività in coincidenza delle festività infrasettimanali a seguito del gravame proposto da una società che era stata condannata al pagamento, in favore di alcuni lavoratori delle somme corrispondenti alla retribuzione giornaliera per le festività dell'8 dicembre e\o del 6 gennaio, avendo il primo giudice e anche la Corte territoriale ritenuto che l'emolumento fosse dovuto ex art. 7, comma 2, del c.c.n.l. industria metalmeccanica, a prescindere dalla legittimità del rifiuto dei lavoratori di prestare, come loro richiesto, attività lavorativa in dette giornate.
Si doleva la società che la sentenza impugnata aveva configurato il trattamento economico della festività come un diritto soggettivo incondizionato, inderogabile anche ad opera della contrattazione collettiva.
La Corte ritiene il motivo infondato, sul presupposto che la norma contrattuale citata prevede la possibilità di lavorare anche durante le festività, ma non un obbligo e la norma può ritenersi derogabile solamente previo dall'accordo individuale col datore di lavoro o da accordi sindacali stipulati da oo.ss. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
La società lamenta poi che non sarebbe dovuto il trattamento di festività per il lavoratore assente ingiustificato o che sospenda il lavoro per sua volontà.
Anche tale motivo secondo la Suprema Corte è infondato atteso che ritenere che il trattamento non spetti in ipotesi in cui il lavoratore semplicemente rifiuti di prestare, come suo diritto, la sua opera durante le festività previste dalla legge non è operazione consentita, né desumibile dalla norma.
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