Il diritto al rimborso del socio dell’intero credito non compreso nel bilancio di liquidazione della società estinta

Il diritto al rimborso del socio dell’intero credito non compreso nel bilancio di liquidazione della società estinta
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19641 del 21 Settembre 2020, si è trovata a decidere in quale misura, un ex socio di una s.r.l. estinta in conseguenza alla cancellazione dal Registro delle imprese, potesse far valere il diritto al rimborso del credito Iva non compreso nel bilancio di liquidazione della compagine sociale.
L’ex socio è legittimato a ottenere il rimborso dell’intero credito IVA spettante alla s.r.l. estinta?

Il caso origina dal rigetto da parte dell’Agenzia delle Entrate di un’istanza di rimborso dell’intero credito IVA, spettante ad una s.r.l. estinta perché presentata dal liquidatore, in una data successiva alla sua cancellazione dal Registro delle imprese. Avverso tale rigetto, il liquidatore, in veste anche di socio della s.r.l. estinta, si è visto accogliere il ricorso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La decisione è stata, poi, impugnata dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Quest’ultima ha riconosciuto sì il diritto del socio ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, in quanto il socio aveva agito in carenza di rappresentanza processuale rispetto ai titolari delle quote residue. Avverso la suddetta pronuncia, il socio, sempre nella veste anche di liquidatore della s.r.l. estinta, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte

Gli Ermellini, richiamando i precedenti orientamenti – S.U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; Cass. Civ. 11 giugno 2019, n. 15637 – non hanno ritenuto corretta la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha limitato il diritto del socio del credito IVA in misura pari alla propria quota di partecipazione societaria. La Corte di Cassazione ha precisato che l'attività del contribuente nella veste di “liquidatore” è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione e che, anche nel caso di sopravvivenza di obbligazioni tributarie, l'eventuale responsabilità del liquidatore rimane circoscritta alla fase di liquidazione.

Diversamente, l’attività del contribuente nella veste di “socio” comporta che “all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta.Si determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Conclusioni

La Corte di Cassazione, richiamando quindi i propri precedenti orientamenti, ha ricordato che nell’ipotesi in cui l’ex socio agisca per un credito non compreso nel bilancio di liquidazione della società estinta a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, estinta la società, “si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione, tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti”. Ciò consente che il socio della società estinta possa legittimamente agire per ottenere l'intero credito della suddetta società.

Avv. Andrea Bernasconi
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