Avv. Flaviano Sanzari
L'esposto disciplinare rientra nell’esercizio del diritto di critica, a patto che non vengano divulgati fatti attinenti alla persona oggetto delle censure, ma si intenda solo investire l’organo competente della valutazione della correttezza circa il suo operato professionale.
Lo precisa la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 32407 del 19 luglio scorso, evidenziando che è sempre espressione del legittimo diritto di critica richiedere controlli e verifiche sull’operato di soggetti che hanno peculiari poteri in ragione della professione esercitata.
La Suprema Corte chiarisce, peraltro, che è sempre necessario, al fine di ritenere sussistente l’esimente ed escludere l’illecito diffamatorio, che nell’esposto non vengano utilizzate espressioni "direttamente e smodatamente offensive nei confronti della persona offesa", ma solo, appunto, dubbi e perplessità, che, seppur dovessero poi manifestarsi infondati, non travalicano il confine di un corretto esercizio del diritto di critica.
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