Ricerca e critica storica: i limiti al loro esercizio

Ricerca e critica storica: i limiti al loro esercizio
Avv. Flaviano Sanzari Non è configurabile nel nostro ordinamento un diritto soggettivo (la cui lesione possa dar vita ad un risarcimento) a che intellettuali, storici o più in generale mediatori culturali offrano una lettura storica degli accadimenti passati rispondente ad assoluta obiettività e basata su un lavoro documentale compiuto e privo di omissioni o lacune. L’esigenza che la ricerca, la raccolta e la selezione del materiale da sottoporre a giudizio storico sia la più completa possibile, a  garanzia del carattere scientifico della ricerca, costituisce certamente una delle condizioni perché possa validamente invocarsi l’esimente della critica storica (insieme con la correttezza od appropriatezza di linguaggio e l’esclusione di attacchi personali o polemici). Il suo rilievo giuridico è però per l’appunto limitato a tale funzione esimente rispetto alla responsabilità derivante dalla lesione – che in ipotesi consegua alla pubblicazione di scritti frutto di tali ricerche – di diritti della persona, quale quello all’onore e alla reputazione. Con queste argomentazioni la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13609/2019, pubblicata in data 21.5.2019, ha escluso che il quotidiano Libero potesse essere condannato ad un risarcimento, per aver pubblicato un articolo del filosofo Giovanni Gentile dal titolo "ricostruire", col quale il filosofo, in merito a un precedente scritto, precisava di non aver mai perorato una pacificazione tra fascisti e anti-fascisti, e restava fermo il suo convincimento della necessità di distruggere "certe forme delinquenziali di antifascismo".
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