Ribadita l’applicazione del termine di decadenza introdotto dalla legge 183/2010 anche ai licenziamenti precedenti

Ribadita l’applicazione del termine di decadenza introdotto dalla legge 183/2010 anche ai licenziamenti precedenti
Avv. Francesca Frezza Un lavoratore, licenziato in tronco ed in assenza di una preventiva contestazione prima dell’entrata in vigore della legge 183/2010, adiva il Tribunale di Perugia poco prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale, ma in vigenza del nuovo regime decadenziale. Il Tribunale con sentenza confermata in sede di appello disponeva la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione con sentenza del 3 maggio 2018 n. 10521, adita dalla società che lamentava la mancata applicazione del termine di decadenza introdotto dalla novella cd collegato al lavoro, ha accolto il ricorso precisando che il comma 1 dell'art. 32 della L. 183 del 2010  nel sostituire i primi due commi dell'art. 6 della L. n. 604 del 1966 ha introdotto un nuovo e ulteriore termine decadenziale per promuovere il ricorso. Il d.l. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha poi inserito, con l'art. 2, comma 54, il comma 1-bis, che dispone che «In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.». Nel ricostruire le caratteristiche accelleratorie della novella la Corte ha richiamato un proprio precedente al fine di chiarire che l'ambito di novità determinato dal suddetto art. 32 è stato non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale a casi in precedenza non previsti, ma anche il fatto che la stessa impugnazione stragiudiziale diviene inefficace se non seguita dal deposito del ricorso giudiziale nel termine disposto dal novellato art. 6, comma 2, legge n. 604 del 1966. Sulla base di una interpretazione sistematica il Collegio ha, quindi, ritenuto che il primo e il secondo comma del novellato art. 6 vengono a costituire, integrandosi fra loro, una disciplina unitaria, articolata - e in ciò risiede, appunto, l'elemento generalizzato di novità - nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza. Dal collegamento tra i due momenti impugnatori (stragiudiziale e giudiziale o arbitrale) questa Corte, in relazione a licenziamenti intimati - come quello per cui oggi è causa - prima del 24.11.2010, ha desunto che il differimento previsto dal comma 1-bis dell'art. 32 legge n. 183 del 2010 deve intendersi riferito anche alla decadenza di cui al (nuovo) comma 2, la cui operatività viene fatta parimenti decorrere dal 31.12.2011. In tal modo – conclude la Corte - si è implicitamente ammesso che il termine (decadenziale) sia applicabile anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, che già erano assoggettati al termine, parimenti decadenziale, di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale prevista dall'art. 6 legge n. 604 del 1966.
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