Responsabilità medica: le novità del d.d.l. Gelli

Responsabilità medica: le novità del d.d.l. Gelli
Avv. Flaviano Sanzari   Sulla scia della c.d. legge "Balduzzi" (legge n. 189/2012), è in corso di approvazione un disegno di legge (d.d.l. Gelli, dal nome del relatore) in materia di responsabilità professionale sanitaria; il nuovo testo normativo è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 28.1.2016 ed attualmente è all'esame del Senato. Tra gli scopi principali della riforma figura quello di scongiurare la c.d. "medicina difensiva", sconfessando, dunque, il comportamento di quei medici che preferiscono prescrivere numerose visite, test diagnostici ed esami “ in alcuni casi anche di dubbia necessità - piuttosto che effettuare interventi pratici, al solo fine di cautelarsi da eventuali denunce dei pazienti. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la nuova proposta normativa sancisce rilevanti novità dal punto di vista della responsabilità in ambito sia civile che penale. Per ciò che attiene al primo aspetto, la proposta di legge Gelli sancisce il definitivo superamento della c.d. teoria da contatto sociale “ prodotto della giurisprudenza di legittimità - secondo la quale tra medico e paziente si instaurerebbe un contatto, di natura sociale, il cui inadempimento è da sottoporre al regime di responsabilità cui all' art. 1218 c.c.. L'art. 7 del d.d.l. include, infatti, la responsabilità civile del medico nell' alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, lasciando, viceversa, inalterata la responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie e dei medici liberi professionisti; la norma rappresenta, pertanto, uno degli snodi cruciali della riforma. Si introduce, dunque, un c.d. "doppio binario" di responsabilità : contrattuale a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e dei liberi professionisti ed extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale). Una tale ipotesi, dal punto di vista dell'esperienza giudiziale, appare di complessa attuazione, dal momento che, alle suesposte distinte responsabilità corrispondono distinti termini di prescrizione (10 anni l'una e 5 l'altra) e differenti oneri probatori. Spetterà infatti al paziente dimostrare di aver subito un danno, provando non soltanto la natura e l'entità  della lesione subita, ma anche il nesso causale tra la condotta e il danno, entro un più breve termine prescrizionale. Per quanto attiene agli aspetti penali, una delle novità più significative del ddl in esame è senz' altro contemplata dall'art. 6 che, rivoluzionando il contesto legato alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, introduce una nuova norma nel codice penale (l'art. 590 ter) Tale nuovo articolo, al primo comma, prevede che "esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso di colpa grave". Il secondo comma statuisce che agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità  del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge. La portata innovativa di tale disciplina non è racchiusa tanto per quanto previsto nel primo comma, dato che la limitazione della responsabilità professionale sanitaria all'ipotesi di colpa grave era già contemplata, sia pure in termini diversi, nella Legge Balduzzi, quanto, piuttosto, per ciò che si contempla nel secondo comma, laddove viene esclusa ogni responsabilità penale colposa (per imperizia) in capo all'esercente la professione sanitaria relativamente ai delitti di lesioni e omicidio colposi, laddove l'operatore si sia attenuto alle buone pratiche ed alle linee guida. La distinzione tra tali profili di colpa, nella prassi, non risulta affatto semplice e, al contempo, si presta a risvolti pratici alquanto singolari. Ad esempio, nel caso in cui fossero rispettate le linee guida diagnostiche, il sanitario avrebbe tutto l'interesse a far rientrare l'eventuale colpa nel profilo dell'imperizia, in quanto, in tal modo andrà esente da qualsiasi responsabilità penale (anche se dovesse sussistere una grave imperizia), mentre, se dovessero configurarsi i profili della negligenza o dell'imprudenza risponderà anche nella loro forma lieve. Da qui discende che anche il ruolo del consulente di parte (della persona offesa, del pubblico ministero e della persona sottoposta ad indagini) diventerà ancor più decisivo.
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