Avv. Flaviano Sanzari
In caso di errata esecuzione di un intervento chirurgico, se il paziente agisce nei confronti della struttura sanitaria e del medico, senza allegare l’esistenza di un contratto d’opera professionale con quest’ultimo, il rapporto del paziente con il medico ha natura extracontrattuale, mentre quello con la struttura ha natura contrattuale. Pertanto, il medico risponde per fatto illecito, mentre la struttura risponde per l'inadempimento al contratto.
La decisione del Tribunale di Milano in esame (sentenza n. 9670/2017) trae origine dal giudizio instaurato da una donna nei confronti di un medico e di una struttura ospedaliera per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di due interventi chirurgici al setto nasale ai quali si era sottoposta.
L'attrice lamentava, in particolare, l'inadeguatezza dei due interventi che le avevano causato problemi respiratori e peggiorato altresì l'aspetto estetico.
La struttura sanitaria ed il medico, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita a mezzo di una CTU medico legale e, all'esito, il giudice condannava la struttura ed il medico in solido al risarcimento dei danni subiti dalla donna.
La pronuncia è interessante, in quanto il Tribunale di Milano è tornato ad affermare che la responsabilità nei confronti del paziente del medico operante all’interno della struttura sanitaria ha natura aquiliana, ferma restando la responsabilità contrattuale della struttura.
Il giudice milanese ha infatti osservato che l'attrice non aveva allegato di aver concluso un contratto d’opera professionale con il chirurgo e, conseguentemente, ha ritenuto che la responsabilità di quest'ultimo dovesse configurarsi come extracontrattuale.
Al riguardo, il giudice ha evidenziato che anche la disposizione di cui all’art. 3 del Decreto Balduzzi, nella parte in cui richiama la norma sul fatto illecito (art. 2043 c.c.), deve essere interpretata nel senso che la responsabilità risarcitoria del medico ha natura extracontrattuale, conformemente all'orientamento già espresso dal Tribunale meneghino.
Le ragioni di tale interpretazione, secondo quanto riaffermato dal giudice milanese, devono rinvenirsi nella volontà del Legislatore di optare per il regime della responsabilità extracontrattuale, più sfavorevole al paziente danneggiato, al fine di porre un limite alla responsabilità dei professionisti sanitari derivante dall'esercizio dell'attività medica e ridurre i costi della sanità.
Il giudice ha altresì osservato che, seguendo l'indirizzo contrario avallato dalla Suprema Corte, in virtù del quale il richiamo di cui al Decreto Balduzzi alla norma sul fatto illecito deve essere interpretato nel senso che il legislatore avrebbe soltanto voluto escludere l'irrilevanza della colpa lieve nell'ambito della responsabilità aquiliana, il richiamo stesso all'art. 2043 c.c. risulterebbe privo di utilità.
In forza di tali osservazioni, il giudice ha concluso affermando che nel caso in cui sia promossa un'azione nei confronti del medico, senza allegare la sussistenza di un contratto di opera professionale con il medesimo, tale rapporto ha natura extracontrattuale, mentre il rapporto con la struttura sanitaria si configura come contrattuale.
Infine, il giudice ha colto l’occasione per precisare che tale interpretazione risulta adesso avallata anche dalla Legge Gelli-Bianco.
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