Avv. Flaviano Sanzari
Arriva dal Tribunale di Milano una delle prime applicazioni della legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco), che ha riformato la disciplina della responsabilità sanitaria, sostituendo il decreto legge 158/2012 (Decreto Balduzzi).
Il Tribunale, con la sentenza n. 1654 del 16 febbraio scorso, ha dato ragione a una paziente che aveva promosso il giudizio contro un dentista libero professionista. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità professionale, di natura contrattuale, del medico e lo ha condannato a risarcire i danni causati dalla sua condotta imprudente nella predisposizione e nel montaggio di protesi e impianti. Prima di avviare il contenzioso, la paziente aveva regolarmente promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo (Atp) – prescritto come condizione di procedibilità dalla nuova legge – che aveva accertato la responsabilità del medico.
Il Tribunale, in particolare, ha chiarito che al sinistro lamentato dalla paziente si deve applicare in sede giudiziale la Legge n. 24/2017 ed, in particolare, l’art. 7, secondo cui “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Avendo, nella fattispecie, riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio contratto d’opera professionale con il medico, il giudice ha quindi ritenuto di qualificare la responsabilità di quest’ultimo come contrattuale, ciò che consente al danneggiato attore di potersi limitare a dedurre l’inesatto adempimento da parte del professionista, ricadendo su quest’ultimo l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
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