Avv. Alessandro La Rosa
Con delibera n. 490/18/CONS del 16 ottobre 2018 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato le attese modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (“Regolamento”), esercitando i poteri che l’art. 2 della Legge europea 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. 167) ha attribuito all’Autorità stessa, per un più efficace contrasto degli illeciti online.
In breve, le principali novità riguardano l’adozione di misure contro la reiterazione di violazioni già accertate e l’adozione di provvedimenti cautelari. Non solo: Agcom ha chiarito che la definizione di “prestatore di servizi” (contenuta nell’art. 1) ricomprende tra le nuove forme di pirateria, sotto un profilo prettamente tecnico, i servizi di messaggistica istantanea (come quelli offerti da Telegram), limitatamente ai casi in cui gli stessi permettano la condivisione di contenuti con il pubblico via internet, considerando tali servizi alla stregua di un normale sito web. E che la misura della “disabilitazione dell’accesso” al sito, già prevista dal Regolamento anche nella forma di blocco dell’indirizzo IP (art. 1, comma 1, lett. ff), “potrebbe essere necessaria per violazioni per le quali la sola misura del blocco DNS potrebbe essere insufficiente (siti che forniscono unicamente il proprio indirizzo IP)”.
Tornando alle principali novità, il nuovo articolo 8-bis del Regolamento disciplina le ipotesi di reiterazione di una violazione già accertata con un precedente ordine di disabilitazione dell’accesso al sito: in tal caso l’Autorità provvede aggiornando l’elenco dei siti (già inibiti) che i fornitori di accesso alla rete dovranno mantenere in stato di non accessibilità. La “reiterazione” della violazione avviene nel caso di violazioni gravi o di carattere massivo con l’apertura di un sito alias da parte del gestore del sito. A tal fine l’Autorità valuterà, tra l’altro, la similarità del nome a dominio con quello del sito già oggetto di provvedimento, la corrispondenza dell’indirizzo IP, l’identità dei soggetti che hanno registrato il nome a dominio, l’impostazione grafica del sito, la struttura con cui sono costruiti gli indirizzi URL delle pagine dei siti, il rinvio ai medesimi profili, pagine o gruppi sui social network.
Il nuovo articolo 9-bis, introduce il procedimento cautelare. Presupposti necessari per accedere a questo strumento di tutela sono il carattere manifesto della violazione (fumus boni iuris, ravvisabile in presenza di forme di incoraggiamento, dirette e indirette, alla fruizione illecita, anche mediante indicazioni tecniche per accedere alle opere; di messaggi che inducono a ritenere in modo ingannevole che l’utilizzazione delle opere sia in quel caso legittima; del carattere lucrativo dell’offerta illegale delle opere) e la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per l’utilizzazione lecita delle opere digitali oppure per gli interessi economici in gioco (periculum in mora, da valutarsi anche in ragione della quantità delle opere digitali illecitamente diffuse on line; del pregiudizio per il valore dell’opera, a causa dei tempi e delle modalità di immissione sul mercato tipiche della stessa; del valore economico dei diritti violati e il conseguente danno per il titolare o licenziatario). L’ordine cautelare è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza, notificato ai prestatori di servizi all’uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l’istanza. Notificato altresì, ove rintracciabili all’uploader e ai gestori della pagina e/o del sito internet, i quali possono porre fine alla violazione. I destinatari della notifica dell’ordine cautelare possono proporre reclamo entro cinque giorni, che però non sospende l’esecuzione dell’ordine cautelare. L’organo collegiale adotta la decisione definitiva entro sette giorni dalla proposizione del reclamo. In assenza o ritardo del reclamo l’ordine assume carattere definitivo.
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