Avv. Vincenzo Colarocco
Il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con la memoria dell’8 febbraio 2019, evidenzia come molte norme del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 presentino notevoli criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Si rileva come, non essendo stato richiesto il parere preventivo previsto dall’art. 36 al paragrafo 4, non sia stato possibile preventivamente individuare i rischi derivanti dalle diverse attività di trattamento. Ad avviso del Garante, infatti, le norme mancano di sufficiente precisione: le previsioni, di portata generale, si rivelano inidonee a definire con sufficiente chiarezza le modalità di svolgimento delle procedure di consultazione e verifica delle varie banche dati. In particolare, non appare rispettato il principio di proporzionalità poiché la sorveglianza su larga scala, continua e capillare, dei soggetti interessati determinerebbe un’intrusione sproporzionata e ingiustificata nella sfera privata dei singoli. Si contesta, in particolare, che attraverso le due piattaforme digitali, da istituire una presso l’ANPAL e l’altra presso il Ministero del lavoro, transiterebbe un massivo flusso di informazioni e di dati, riferiti tanto ai richiedenti quanto ai componenti il nucleo familiare degli stessi - ivi inclusi i dati dei minorenni - idonei anche a rivelare lo stato di salute o l’eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale. La mancanza di regole pertinenti e di adeguati accorgimenti, in grado di garantire la qualità e l’esattezza dei dati, espone a rischi di non poco momento. Forti dubbi si nutrono anche in merito al cd. monitoraggio sull’utilizzo della carta Rdc, su cui possono essere compiuti dei controlli puntuali, centralizzati e sistematici sulle scelte di consumo individuali, in assenza di procedure ben definite. L’Autorità si mostra preoccupata anche dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), presupposto per il riconoscimento del reddito di cittadinanza e prodromica al rilascio dell’attestazione Isee: il documento in parola, infatti, verrebbe precompilato a cura dell’INPS, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate. La precompilazione, per quanto risponda all’ esigenza di semplificazione amministrativa, non può pregiudicare la sicurezza e l’integrità dei dati contenuti.. Il Garante, infine, rileva come il sito web del Governo, dedicato al reddito di cittadinanza, mostri alcune carenze, specie con riferimento all’informativa sul trattamento dei dati.
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