La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio. Ciò in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto di pignoramento. La ho stabilito la Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n. 14599 del 9.7.2020.
Il caso sottoposto all’esame della Corte
La creditrice promuoveva un pignoramento presso terzi nei confronti del titolare dell’impresa edile (debitore esecutato) per le somme a lui dovute, quale corrispettivo di un contratto di appalto, dal condominio (terzo pignorato) del quale la stessa creditrice era condomina.
Il condominio, quale terzo pignorato, rendeva dichiarazione negativa, esibendo una quietanza di pagamento sprovvista di data certa che provava il pagamento di quanto dovuto.
La creditrice procedente contestava la dichiarazione resa dal condominio innanzi al Tribunale di Catania.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Catania, dopo aver accertato la sussistenza del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del condominio, non riteneva idoneamente provata, da parte del terzo pignorato, l’estinzione del debito nei confronti dell’impresa edile prima della notifica del pignoramento promosso dalla creditrice.
A sostegno di ciò, il Tribunale affermava che la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa, non poteva essere opposta al creditore procedente.
La sentenza d’appello
Il condominio appellava la sentenza di primo grado, sostenendo che la creditrice procedente, in quanto condomino, non poteva considerarsi estranea al rapporto tra il terzo pignorato e l’impresa edile.
Di conseguenza, la quietanza di pagamento, sebbene sprovvista di data certa, poteva essere opposta al pignoramento.
La Corte d’Appello di Catania accoglieva il gravame e la creditrice proponeva ricorso per cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dalla creditrice procedente, ha ritenuto che la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa anteriore alla notifica del pignoramento, non può essere opposta in quanto la condomina è estranea al rapporto contrattuale.
La decisione della Corte si basa sull’assunto che gli atti giuridici posti in essere dall’amministratore vanno riferiti al condominio, quale ente di gestione di un interesse collettivo. Di conseguenza, la quietanza del pagamento effettuato dal condominio produce effetti tra di esso e il creditore nell’ambito di un rapporto rispetto al quale il singolo condomino resta terzo.