Pubblicazione abusiva di programmi Tv

Pubblicazione abusiva di programmi Tv
Avv. Alessandro La Rosa   La Corte di Giustizia UE ritorna sul significato di "comunicazione al pubblico". I programmi televisivi hanno grande appeal e la loro costante capacità attrattiva è dimostrata dal fatto che le più diverse attività commerciali (come ad esempio bar, palestre, ristoranti, centri medici etc.) installano all'interno dei loro locali schermi televisivi che ne consentono la visione ai propri clienti. In questo contesto si inserisce la sentenza del 31 maggio scorso con cui la Corte UE si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale del giudice tedesco conseguente alla controversia sorta dal rifiuto opposto da una clinica riabilitativa alla richiesta di pagamento, da parte di GEMA (società di collecting), dei compensi maturati a favore dei titolari dei diritti d'autore, relativamente alla pubblicazione di emissioni televisive tramite schermi installati nei locali della propria struttura. GEMA riteneva che la messa a disposizione di programmi televisivi costituisse "un atto di comunicazione al pubblico" di opere del repertorio da essa gestito. In estrema sintesi, la questione principale demandata alla valutazione della Corte verte sulla identificazione dei criteri da utilizzare per affermare l'esistenza di un atto di "comunicazione al pubblico". A tal proposito, la Corte ha ribadito che i criteri da utilizzare sono "svariati e complementari, di natura non autonoma e interdipendenti tra loro". Poiché gli stessi possono essere presenti in contesti diversi e con intensità molto variabile, i giudici europei affermano che debbano essere applicati "sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione" (punto 35). Viene anche ribadito che "la nozione di "atto di comunicazione" ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato" (punto 38), e che il carattere lucrativo della diffusione di un'opera protetta, pur non essendo un requisito determinante, "non è comunque privo di pertinenza", in particolare, ai fini della determinazione dell'eventuale remunerazione dovuta per tale diffusione"(punto 49). Sul punto la Corte ha chiarito che "la diffusione di opere protette riveste carattere lucrativo quando l'utente può trarre da essa un vantaggio economico connesso all'attrattività  e, pertanto, alla maggior frequentazione del locale in cui effettua tale diffusione (punto 51). Relativamente al caso di specie, la diffusione di programmi televisivi al fine di offrire ai pazienti di un centro di riabilitazione un servizio “che seppur privo di qualsiasi rilevanza medica, ha un impatto positivo sulla reputazione e sull'attrattiva del centro, conferendogli quindi un vantaggio concorrenziale (punto 63)“ costituisce una prestazione di servizi supplementare, il cui oggetto risulta così idoneo ad essere configurato come lucrativo. E' stato inoltre confermato che la lesione dei diritti autorali presuppone che l'opera sia resa accessibile ad un pubblico che inizialmente non era stato preso in considerazione dai titolari di diritti sulle opere protette, quando ne hanno autorizzato l'utilizzazione e che parimenti rileva l'elemento della consapevolezza in capo a chi rende accessibile la medesima opera a tale pubblico: perchè sussista la comunicazione al pubblico, occorre che l'utente, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso alla trasmissione radiodiffusa contenente l'opera protetta a un pubblico ulteriore e che risulti che, in assenza di tale intervento, le persone costituenti un nuovo pubblico non avrebbero potuto, in via di principio, usufruire dell'opera diffusa (punto 46). La decisione “mutatis mutandis“ potrebbe impattare, positivamente per i titolari dei diritti, su una decisione (molto attesa) in materia di linking non autorizzato a contenuti protetti (causa C-160/15 GS MEDIA): lo scorso 7 aprile c.a. l'Avvocato Generale UE ha fornito alla Corte il suo parere che, come evidenziato qui, presenta numerose criticità .
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