“Il solo documento idoneo a provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del credito del cessionario è il contratto di cessione pena la revoca del titolo”. È quanto stabilito dal Tribunale di Milano, Sez. VI, 16 settembre 2021, n. 7350 – GI Dott. CA Tranquillo.
La prova della titolarità del credito nell'ambito delle cessioni massicce
Nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo fondata l'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva, formulata dall'opponente. Si rileva come la giurisprudenza di merito si stia determinando in misura sempre più frequente nel ritenere che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto, ma non sia sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa. La prova della titolarità del credito, dunque, deve essere fornita dall'Istituto che intende ottenere titolo fondato sul credito ceduto con l'accusa del contratto di cessione, non essendo sufficiente la mera dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute,
Conclusioni
In sintesi, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, l'omessa produzione in giudizio del contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB può essere valutata dal Giudicante, secondo la giurisprudenza prevalente quale carenza di prova in ordine al trasferimento a favore del cessionario dello specifico rapporto dedotto in giudizio. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare dell'originator ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione con documenti idonei a fornire l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino