Opposizione a decreto ingiuntivo e onere di proposizione della mediazione

Opposizione a decreto ingiuntivo e onere di proposizione della mediazione

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia per la quale è prescritta la mediazione obbligatoria l’onere di promuovere la relativa procedura è a carico del creditore opposto, la cui mancata attivazione comporta l’improcedibilità dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Lo hanno stabilito le Sezione Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 del 18.9.2020.

 
Il caso sottoposto alla Corte e l’ordinanza interlocutoria

L’intervento delle Sezioni Unite è stato sollecitato dalla Terza Sezione civile della Suprema Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità dell'opposizione per non avere gli opponenti attivato la procedura di mediazione entro il termine concesso dal medesimo Tribunale. Alla declaratoria di improcedibilità è conseguito il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. La Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado.

I Giudici rimettenti hanno ravvisato una questione di massima di particolare importanza in ordine all’individuazione della parte processuale (opponente ovvero opposto) tenuta a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria. Ciò con particolare riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il precedente giurisprudenziale e la decisione delle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 24629 del 2015 la Corte di Cassazione ha affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire la mediazione obbligatoria è da porsi a carico del debitore-opponente, poiché è quest’ultimo il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione. Tale pronuncia, tuttavia, non ha raccolto l’unanime consenso dei Giudici di merito, i quali si sono assestati su posizioni tra loro inconciliabili.

Affrontando la tematica in questione, le Sezione Unite hanno evidenziato come il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto e, per tale ragione, hanno stabilito che l’onere di instaurare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore-opposto.

A supporto della soluzione prospettata i Supremi Giudici hanno richiamato argomenti di carattere testuale, nonché logico e sistematico:

  • sul piano testuale il decreto legislativo n. 28 del 2010 contiene norme inconciliabili con la tesi che pone l’onere di promuovere la procedura di mediazione a carico della parte opponente, quali, a titolo esemplificativo, la norma secondo la quale è l’attore il soggetto processuale tenuto a chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, motivo per il quale non può essere il debitore a indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua;
  • la normativa relativa alla mediazione obbligatoria ha di fatto differito, con riferimento al procedimento di ingiunzione, l’onere di attivazione della mediazione per cui, una volta incardinato il procedimento di opposizione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito, ma appare più conforme al sistema che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, con la conseguenza che sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa dell'avvio della mediazione.
Avv. Daniele Franzini e Avv. Rossana Mininno
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