Prescrizione dei crediti erariali

Prescrizione dei crediti erariali
Avv. Daniele Franzini Il credito erariale si prescrive in cinque anni in difetto di opposizione alla cartella di pagamento. La mancata opposizione non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, salvo il caso in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Lo ha stabilito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 930 del 17 gennaio 2018 con riferimento all'operatività o meno della conversione (di cui all’art. 2953 c.c.) del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Dunque, la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., a mente del quale i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
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