Dal 1 gennaio 2026 cessa il regime “emergenziale” che aveva introdotto per le società di capitali alcune novità in tema di svolgimento telematico delle assemblee societarie. La Massima n. 216 del 2025 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società evidenzia cosa è cambiato dopo il 31 dicembre 2025 e offre una panoramica riepilogativa degli orientamenti interpretativi emersi nel tempo.
In ragione delle esigenze determinate dalla pandemia da Covid-19, l’art. 106 del d.l. 18/2020 aveva introdotto per le società di capitali la possibilità di svolgimento delle assemblee societarie in via telematica, agevolando sistematicamente l’interazione da remoto, in deroga al dettato normativo del Codice civile. Tuttavia, con la recente scadenza dell’ultimo termine di proroga introdotto per il detto regime “emergenziale” (l’art. 3, comma 14-sexies, d.l. 202/2024 aveva, infatti, differito il termine fino al 31 dicembre 2025), lo svolgimento delle assemblee delle società di capitali torna ad essere regolato dalle norme ordinarie codicistiche.
Già prima della pandemia Covid-19 il quadro normativo presentava una regolamentazione differenziata a seconda del tipo società di riferimento e la Massima 216 del Consiglio Notarile consente di fare un punto sul “re-introdotto” dettato codicistico, offrendo altresì una panoramica interpretativa riepilogativa delle precedenti interpretazioni del Consiglio Notarile, illustrate di seguito.
- Quanto alle S.p.a., si ricorda che l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione è attualmente consentito dal codice purchè in presenza di una specifica clausola statutaria (art. 2370, co. 4). Di contro, nel silenzio della legge, per le s.r.l. il Consiglio si orienta verso un regime meno restrittivo. Sul presupposto che i mezzi di telecomunicazione sono maggiormente praticabili in società con pochi socie e noti, si ammette lo svolgimento dell’assemblea in via telematica anche in assenza di una previsione statutaria purchè non vi sia un espresso divieto (massima n. 14 del 10 marzo 2004). Inoltre – chiarisce la massima –tanto per le s.p.a. quanto per le s.r.l. “l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per l’intervento dei soci – salvo specifiche diverse regole dettate dallo statuto – è soggetto alle disposizioni stabilite di volta in volta dall’avviso di convocazione, che può indicare limiti, condizioni e modalità di intervento dei soci con mezzi diversi dalla partecipazione fisica nel luogo indicato nell’avviso stesso (…)”.
- Se in assemblea è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (cd. assemblea totalitaria – art. 2366, comma 4, c.c.), l’assemblea può svolgersi interamente “a distanza”, anche senza alcuna previsione statutaria. Ciò, quindi, supera la necessità della clausola statutaria ad hoc nelle s.p.a., di cui si diceva poc’anzi, in ragione del fatto che, partecipando tutti all’assemblea, tutti acconsentono implicitamente ad una modalità di svolgimento telematica, in tutto o in parte.
- La massima affronta anche il tema della convocazione dell’assemblea con indicazione di un luogo fisico. In altre parole, la massima affronta il tema di chi debba essere presente fisicamente nel luogo indicato nella convocazione, precisando che è necessario e sufficiente che solo il soggetto verbalizzante (segretario o notaio) sia fisicamente presente. Ciò poiché “la verbalizzazione di un’assemblea convocata in un determinato luogo consiste nella descrizione dei fatti che sono accaduti (anzitutto) nel luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, o che comunque potrebbero accadere in detto luogo, anche dopo l’inizio dei lavori assembleari”. Tutti gli altri partecipanti invece possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni previste dalla legge e dallo statuto.
- Sempre rispetto all’avviso di convocazione, l’art. 2366 c.c. dispone che esso debba indicare, tra l’altro, il “luogo dell’adunanza”. Sul punto, in linea con la Massima n. 200/2021, il Consiglio Notarile precisa che ciò non preclude lo svolgimento della assemblea in un lugo “virtuale”. Infatti, è ritenuta legittima la convocazione dell’assemblea esclusivamente in un luogo digitale, sia laddove ciò sia espressamente previsto da apposita clausola statutaria sia in assenza di una previsione statutaria in tal senso purchè non sia vietato espressamente dallo statuto e purchè per le s.p.a. sia rispettato il disposto dell’art. art. 2370, comma 4, c.c.
In conclusione, la Massima n. 216 consolida un quadro interpretativo che assume particolare rilievo operativo in ragione della fine delle deroghe emergenziali. In un contesto normativo in cui le “tradizionali” regole codicistiche sembrano apparentemente sottrarre lo spazio all’innovazione digitale, è importante garantire una continuità in ambito assembleare con il modus operandi dell’immediato passato per rimanere in linea con l’evoluzione tecnologica. Dunque, appare opportuna una verifica (e un adattamento, ove opportuno) degli statuti sociali al fine di assicurare la continuità e la flessibilità delle modalità di svolgimento telematico delle assemblee nel nuovo contesto post-emergenza.