Plagio e “fair use”: il caso del film di animazione “Rango”

Plagio e “fair use”: il caso del film di animazione “Rango”
Con decisione del 20 luglio 2022, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Unidis Jolly Film s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che la vedeva soccombente contro la Paramount Pictures Corporation.

La ricorrente ha sostenuto la violazione dei suoi diritti autorali da parte dell’appellata nel film d’animazione “Rango” con riferimento alla figura de “l’uomo senza nome” interpretato dall’attore americano Clint Eastwood nella cd. “trilogia degli spaghetti western” diretta da Sergio Leone.

La Corte d’Appello ha rigettato il gravame confermando quanto stabilito dalla sentenza impugnata.

Il fatto

La violazione contestata avrebbe riguardato, nell’opinione dalla Unidis, i diritti scaturenti dalla legge sul diritto d’autore in relazione al personaggio protagonista della suddetta trilogia, “l’uomo senza nome”. La scena oggetto di controversia si sviluppa per un lasso di tempo molto breve durante il quale compare il personaggio chiamato “Spirito Del West”, con le sembianze fisiche e le caratteristiche morali dell’“uomo senza nome”, con conseguente asserita violazione delle norme sul diritto d’autore poste a tutela del personaggio di fantasia

I Giudici, tuttavia, sono stati di diverso avviso: il personaggio che in Rango appare in sogno al protagonista costituirebbe infatti a loro parere un omaggio all’attore Clint Eastwood e alla sua carriera più che una riproduzione del personaggio da lui interpretato nella trilogia di Leone. Infatti, sostiene la Corte, lo “Spirito del West” appare in scena portando con sé gli svariati Oscar vinti dall’attore e avendo le sembianze fisiche non del personaggio interpretato da Eastwood, bensì di Eastwood stesso. Inoltre, anche quando appare in un secondo momento in Rango, il personaggio controverso esorta il protagonista a inseguire il suo sogno e realizzare la sua carriera da attore, quindi, nulla che abbia a che vedere con l’uomo senza nome quanto piuttosto con la vita personale dell’attore.

Fair Use nella giurisprudenza italiana

La sentenza in esame, riprendendo la decisione del 16 aprile 2021 n.6504 con cui il Tribunale di Roma ha condannato la Unidis, parte attrice, per l’infondatezza, inesattezza e insussistenza di tutte le doglianze sollevate, si sofferma, in particolare, sul terzo motivo d’appello con cui la ricorrente lamentava l’esclusione da parte dei Giudici del plagio per sussistenza del c.d. “fair use”.

Il fair use è un istituto di origine statunitense che consente l’utilizzo di opere altrui senza la necessità di chiedere l’autorizzazione al creatore originario, in particolare, secondo la giurisprudenza americana ciò è concesso quando

  • Si perseguano fini di informazione, critica e insegnamento,
  • che la quantità e l’importanza della parte utilizzata sia insignificante rispetto all’insieme dell’opera protetta,
  • che le conseguenze di tale uso per il titolare dell’opera protetta e per il valore di quest’ultima non generino danni economici.

I Giudici di secondo grado ribadiscono quando affermato dal Tribunale e chiariscono che la motivazione della decisione non si fonda sull’istituto anglosassone, che non trova un fondamento normativo nell’ordinamento italiano, bensì sulla valutazione dell’entità dell’uso dell’opera oggetto di presunto plagio: nel caso di specie, il ruolo dello “Spirito del West” è senz’altro un ruolo chiave, ma assolutamente marginale, il tempo complessivo in cui compare nel film è di un minuto e mezzo su più di un’ora di film. 

  • Sebbene l’istituto del fair use non abbia trovato spazio nella legislazione italiana, infatti, la normativa comunitaria (Direttiva 2001/29/CE) recepita nell’ordinamento italiano con Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 ha previsto una serie di ipotesi in cui, anche in caso di ri-utilizzo di un’opera tutelata dal diritto d’autore non si commetta alcuna violazione. L’elenco fornito dal legislatore, tanto europeo quanto nazionale, è da intendersi in via tassativa e restrittiva con riferimento ai casi indicati.

Rientrano tra i “safe harbours” (“porti sicuri”) i casi in cui la riproduzione di opere tutelate avvenga con scopo di caricatura o parodistico, informativo o di discussione sempreché la riproduzione non leda gli interessi economici coinvolti. 

Il caso in esame, proseguono i Giudici, rientra certamente nelle categorie sopra elencate perché non solo si tratta di cd. “citazionismo”, ma difetta di qualsiasi finalità di sfruttamento economico concorrenziale e, per di più, il riferimento è così lampante agli occhi di un esperto da non far minimamente sorgere il dubbio del plagio. 

Personaggi di fantasia e plagio

La Unidis ha basato la sua impugnazione sulla falsariga di numerose pronunce che avevano riconosciuto tutela specifica ai singoli personaggi in quanto dotati di caratteristiche uniche, sostenendo che le caratteristiche fisiche e morali del personaggio di loro creazione lo rendono unico e riconoscibile prescindendo dal contesto in cui viene calato.

La chiave di svolta della vicenda sembra poter essere individuata nell’assenza delle caratteristiche creative che possano portare all’identificazione dello stesso come “personaggio” autoriale in senso stretto.

Infatti, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno confermato l’assenza di uno scarto semantico rispetto ai precedenti personaggi diffusi sul mercato, necessario a configurare il protagonista quale frutto del momento creativo del regista, poiché in esso si possono apprezzare molteplici e ricorrenti caratteristiche già note nella letteratura cinematografica. Il personaggio dello “Spirito Del West” incarna, in sostanza, la figura tipica del mondo western, l’eroe errante nei villaggi del West.

È proprio questa caratteristica che fa venire meno la tutela prevista dalla legge 633 del 1941, poiché essa tutela quelle opere che siano dotate di carattere creativo (cfr. art. 1 l.a.), peculiarità che in questo caso manca, essendo il topos impersonato da Eastwood alquanto ricorrente specialmente con riferimento ai film Western.

Conclusioni

La pronuncia in esame, dunque, pur negando l’esistenza del fair use nell’ordinamento italiano dimostra come anche la giurisprudenza nazionale faccia applicazione delle liberalizzazioni dell’uso delle opere previste dalla normativa interna, se del caso anche ricorrendo al paragone con tale dottrina elaborata in contesti giuridici differenti. Inoltre, fissa anche il limite restrittivo con cui deve essere interpretato il livello di creatività di un’opera in modo da non bloccare la creatività dell’ingegno e non essere d’intralcio a futuri creatori e ideatori.

Quello che è certo è che il riferimento al fair use fatto nella sentenza in commento apre la prospettiva di un sensibile ravvicinamento tra giurisdizioni di civil law e common law, perlomeno nel contesto del diritto d’autore.

Dott.ssa Mariarosaria Sellitto

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