Avv. Alessandro La Rosa
Buone notizie per il mondo dell’editoria: lo scorso 24 luglio, la Sezione specializzata in materia di Impresa “A” del Tribunale di Milano ha accolto le richieste di Arnoldo Mondadori s.p.a. (in seguito “Mondadori”) indirizzate ad ottenere un provvedimento (cautelare) contro la reiterata violazione dei propri diritti da parte del portale pirata “Dasolo” che, senza alcuna autorizzazione dell’editore, permetteva agli utenti la visione e il download di diversi periodici. La decisione assume particolare rilievo in quanto il giudice ha ordinato ai fornitori di connettività, ovvero intermediari estranei all’attività illecita, “di adottare le più opportune misure tecniche nella loro disponibilità al fine di inibire effettivamente, a tutti i destinatari dei propri servizi, l’accesso ai contenuti di cui ai siti web ‘dasolo.online’, ‘dasolo.co’ e ‘dasolo.club’ e a tutti gli ulteriori siti con nome di dominio di secondo livello ‘dasolo’, indipendentemente dal top level domain adottato, che consentano di accedere abusivamente ai medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento” e ciò “entro 5 giorni dalla ricezione della segnalazione delle violazioni denunciate da parte della ricorrente”, con una penale per ogni giorno di ritardo. Nell’ordinanza vengono peraltro espressi principi di fondamentale importanza per il mondo dell’industria creativa e che potranno agevolare notevolmente gli editori nelle future attività di contrasto alla pirateria digitale.
Appare, in particolare, di fondamentale importanza il passaggio in cui il Tribunale espressamente afferma che “la condotta coperta da comando si deve estendere a tutti i comportamenti che mettano a disposizione del pubblico le pubblicazioni editoriali azionate dalla ricorrente attraverso il Portale dasolo, in tutti i diversi numeri di pubblicazione […] eventuali nuovi top level domain nei quali si declini il second level domain che offra il medesimo contenuto […] pongono in essere una reiterazione della condotta illecita già accertata da questo Ufficio e non una nuova e diversa. Rileva infatti […] il contenuto del sito web, e non il suo nome di dominio, che costituisce esclusivamente il veicolo, il mezzo attraverso il quale la condotta illecita viene integrata”.
In buona sostanza, il Tribunale delle Imprese di Milano ha ritenuto che la mera modificazione del nome a dominio attraverso cui vengono messi a disposizione del pubblico contenuti di cui sono titolari soggetti terzi non sia idonea a far scaturire una violazione nuova e diversa rispetto a quella di cui il provider è già a conoscenza e per cui ha l’onere di attivarsi per porre fine all’illecito.
Con la decisione in questione, il giudice milanese ha chiarito nuovamente (cfr. Tribunale di Milano ord. 13.6.2017, Rolex Italia s.p.a.) la necessità di una totale collaborazione dei fornitori di connettività contro la pirateria digitale. D’altra parte, come ricordato dallo stesso Giudice, l’art. 156 l. aut., come novellato dal citato d.lgs. n. 70/2003, ha esteso l’ambito dei soggetti passivi della domanda inibitoria anche nei confronti dell’intermediario i cui servizi siano stati utilizzati per rendere possibile la violazione. E ciò in attuazione dell’art. 8 par. 3 della citata Direttiva 29/2001.
Diversa è invece la posizione dell’hosting provider. Infatti, il giudice milanese, oltre ad aver inibito “di fornire servizi di memorizzazione dati ed informazioni che consentano al sito web ‘dasol.online’, ‘dasolo.co’, ovvero ‘dasolo.club’ – anche nelle diverse declinazioni del relativo top level domain- di rendere accessibili i […] periodici di titolarità di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.”, lo ha condannato anche alla rifusione delle spese legali.
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