La disponibilità di un personaggio noto a sottoporsi ai "riflettori mediatici" non legittima la raccolta e l’utilizzo indiscriminati delle informazioni che lo riguardano, inclusa l’immagine: è necessario valutare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di liceità del trattamento, in particolare nei luoghi dove è legittima l’aspettativa di riservatezza come la propria dimora.
Il caso
Il principio emerge da un recente provvedimento, emesso lo scorso 8 giugno e reso noto il 26 luglio, dal Garante italiano per la Protezione dei Dati Personali (“Autorità”) con il quale è stato sanzionato - per un importo pari a 40 mila euro - un noto periodico nazionale per aver illecitamente acquisito e diffuso immagini che riprendevano momenti della vita privata di un personaggio pubblico. Più nel dettaglio, gli scatti erano stati effettuati da un’auto parcheggiata in strada e ritraevano l’interessata mentre era in compagnia di un conoscente all’interno del proprio appartamento posto al quarto piano di una palazzina milanese. Il lancio pubblicitario del 28 aprile 2021, che ha preceduto la distribuzione della rivista (29 aprile 2021), non forniva indicazioni circa l’epoca a cui risalissero le immagini - alcuni mesi prima - sì da indurre i lettori a «credere che le immagini potessero essere attuali rispetto alla divulgazione della notizia e che, quindi, celassero un tradimento sentimentale».
La segnalante, preso atto dell'avvenuta divulgazione delle fotografie, inviava formale diffida a mezzo e-mail e PEC al settimanale nonché all'editore (RCS Mediagroup S.p.a.) responsabili della pubblicazione intimando “di astenersi dall'ulteriore divulgazione delle immagini contestando l'avvenuta violazione della privacy”.
Non ricevendo riscontro dal settimanale né tantomeno dall’editore - i quali procedevano alla distribuzione delle immagini sulla rivista il giorno successivo – l’interessata proponeva reclamo all’Autorità al fine di vedere effettivamente tutelato il proprio diritto alla riservatezza.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, dopo aver debitamente avviato l’attività istruttoria e chiesto all’editore di fornire le proprie osservazioni in merito ai fatti rappresentati, rilevava che il trattamento oggetto di segnalazione dovesse considerarsi illecito sia relativamente alle modalità di raccolta dei dati che per la successiva diffusione in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, e delle regole deontologiche sull’attività giornalistica (decreto legislativo 101/2018).
Le considerazioni valutative a fondamento della decisione
- Le caratteristiche descritte hanno permesso di rilevare che il servizio fotografico è stato posto in essere mediante un uso non corretto di “tecniche invasive” della riservatezza della segnalate (art.3 delle Regole deontologiche) – concretizzantesi nell’adozione di dispositivi più o meno comuni e più o meno sofisticati – tali da determinare una raccolta di dati personali, anche strettamente privati, in violazione dei principi generali di correttezza e trasparenza (art.5, par. 1, lett. a) del Regolamento) che operano anche con riferimento ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche;
- la finalità informativa (art. 2 delle Regole deontologiche) quanto la disponibilità mostrata dalla segnalate a sottoporsi “ai riflettori mediatici, perché soggetto pubblico” rappresentate dal titolare - a sostegno della propria posizione - non sono state considerate sufficienti a giustificare la compressione del diritto al rispetto della vita privata dell’interessata, anche alla luce del citato scarto temporale tra i fatti e la pubblicazione del servizio e quindi dell’interferenza di tale scelta editoriale nella vita di relazione della segnalante, comportando così oltre che una lesione dell’immagine, anche una violazione dell’art. 8 CEDU che sancisce il rispetto della vita personale e familiare ragion per cui anche la diffusione delle immagini è stata valutata come di fatto illecita ed in contrasto con i principi generali in materia di trattamento dei dati personali.
Conclusioni
Sulla scorta di antecedenti provvedimenti (provv. 22 dicembre 2009, doc. web n. 1686747), nonché dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto (Cass. civile sez. I, 16 giugno 2021, n.17217; Cass. Civ. sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1875), il Garante italiano è tornato a ribadire che gli editori, in qualità di titolari del trattamento devono sempre valutare, caso per caso, se le foto diffuse rispettino o meno il principio di necessità ed essenzialità dell’informazione e risultino di interesse pubblico, tenendo a mente che la notorietà del soggetto non costituisce di per sé presupposto necessario e sufficiente a legittimare qualsiasi forma di raccolta e utilizzo dati.
Avv. Simona Lanna e Dott.ssa Rossella Taddei