Per l'omessa conservazione della cartella clinica responsabile solo la struttura sanitaria

Per l'omessa conservazione della cartella clinica responsabile solo la struttura sanitaria
In tema di responsabilità sanitaria, il principio della vicinanza della prova, fondato sull'obbligo di regolare e completa tenuta della cartella clinica, le cui carenze e omissioni non possono andare a danno del paziente, non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18567 del 13 luglio scorso. Per i giudici della terza sezione civile, dal momento in cui l'obbligo di conservazione si trasferisce sulla struttura sanitaria, l'omessa conservazione è imputabile esclusivamente ad essa. In particolare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, per tutta la durata del ricovero responsabile della tenuta e conservazione della cartella clinica è il medico. Questi esaurisce il proprio obbligo di provvedere oltre che alla compilazione, alla conservazione della cartella, nel momento in cui consegna la cartella all'archivio centrale, momento a partire dal quale la responsabilità per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla struttura sanitaria e, quindi, alla direzione sanitaria di essa, che deve conservarla in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili a estranei.

L'obbligo di conservazione della cartella clinica, come più volte ribadito dalle circolari del ministero della Sanità, è illimitato nel tempo, perché le stesse rappresentano un atto ufficiale.

Avv. Flaviano Sanzari

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