Pagamento con cambiali: l’onere della prova del fatto estintivo grava sul debitore

Pagamento con cambiali: l’onere della prova del fatto estintivo grava sul debitore
Avv. Daniele Franzini Quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), l'onere probatorio grava in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, allorchè esso sia contestato dal creditore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26275 del 6 novembre 2017. Deve premettersi che in generale - alla luce dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ. (Cass., 27 luglio 2006, n. 17102) - ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. Tale principio opera, ovviamente, nel contesto della disciplina più generale che vede il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo dal quale il suo diritto è originato e non anche del mancato pagamento, giacchè il pagamento integra un fatto estintivo dell'obbligazione, la cui prova incombe al debitore che lo eccepisca. Ora, secondo quanto affermato dagli Ermellini, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore (Cass., 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3457; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008). Nella specie, la citata discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle fatture, nonchè l'emissione di titoli in data anteriore a tali documenti, hanno integrato presso il giudice di merito l'apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità, che non giovi alla prova del pagamento il possesso dei titoli cambiari, data la loro astrattezza, essendo previamente mancata la prova di un sicuro collegamento tra titoli e crediti vantati, con la citata conseguenza in punto di onere della prova dell'estinzione del debito.
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