Avv. Daniele Franzini
La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione non può essere ritenuta meramente facoltativa, ma è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario.
La sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25170 dell’11.10.2018.
Nel caso di specie, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione (con la quale era stata dichiarata improcedibile l'esecuzione in relazione ad alcuni dei beni pignorati) era stata avanzata direttamente in sede di merito, al giudice della cognizione - peraltro con ricorso e non con atto di citazione - senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione.
L'irregolarità è stata eccepita dalla società opposta, ma il giudice del merito aveva respinto l'eccezione, affermando che la fase preliminare sommaria davanti al giudice dell'esecuzione prevista non sarebbe indefettibile ma sostanzialmente prevista nell'interesse della sola parte opponente, onde consentire a quest'ultima di richiedere al giudice dell'esecuzione l'emissione di provvedimenti cautelari, con la conseguenza che, laddove l'opponente non intenda avanzare tali richieste, essa potrebbe anche non avere luogo, e la stessa parte opponente sarebbe pertanto libera di instaurare direttamente la fase di merito dell'opposizione, davanti al giudice competente per valore e per materia, senza preventivamente instaurare il contraddittorio con le altre parti davanti al giudice dell'esecuzione.
Related Posts