Opposizione avverso il preavviso di fermo

Opposizione avverso il preavviso di fermo

La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd "conversione" del termine di prescrizione breve ( nella specie, quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cc, a mente del quale i diritti per i quali la legge nominare una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrive con il decorso di dieci anni.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza del 7 dicembre 2017 , n. 29511.

Tali valgono con espresso riferimento a cartelle principi esattoriali non opposte per il pagamento di premi INAIL e contributi INPS, ma la motivazione è estensibile a tutti gli atti - comunque denominazioni - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali . Conseguentemente, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concessa al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cc tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

 

Avv. Daniele Franzini

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori