Opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione

Opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione
Avv. Daniele Franzini L’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione, avviata sulla base del medesimo titolo esecutivo, successivamente proposta devono, se fondate su fatti costitutivi identici e pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, essere riunite d’ufficio ai sensi dell’art. 273 c.p.c.. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26285 pubblicata il 17ottobre 2019. La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice d’appello, che aveva dichiarato la sospensione del titolo esecutivo, adottato ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., e aveva altresì revocato il provvedimento di sospensione dell’esecuzione già iniziata. La Corte ha così ribadito il principio secondo cui sussiste litispendenza “tra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata e sempreché le cause pendano innanzi a giudici diversi”. Infatti, il petitum dell’opposizione pre-esecutiva ex art. 615, primo comma, c.p.c. coincide con quello dell’opposizione all’esecuzione già iniziata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo poiché in entrambi i casi la domanda principale è volta ad accertare l’insussistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente. La Corte, inoltre, ha aggiunto che nell’ipotesi più probabile in cui le due opposizioni pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario troveranno applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. che ne prevedono la riunione, ferme restando le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. Tuttavia, se la riunione non è possibile per ragioni d’ordine processuale, la seconda causa dovrà essere sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
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