Opposizione a decreto ingiuntivo. Onere della mediazione

Opposizione a decreto ingiuntivo. Onere della mediazione
Avv. Daniele Franzini In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte opponente (a condizione che sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa) poiché l’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 è ispirato alla logica della ragionevole durata del processo e in tale senso deve essere interpretato. Lo ha stabilito la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23003 pubblicata il 16 settembre 2019. La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che aveva dichiarato improcedibile un’opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento nei termini della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010. L’opponente ha proposto ricorso in Cassazione, adducendo come unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’articolo menzionato e ritenendo, al contrario, che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravasse sulla parte opposta. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, affermando il principio secondo cui l’art. 5 D. Lgs. 28/2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio ovvero al principio della ragionevole durata del processo sulla quale ben può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente abbia interessa ad introdurre. Il tentativo obbligatorio di mediazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio, pertanto, grava sulla parte che promuove il giudizio di opposizione l’onere di assolvere tale condizione di procedibilità e sempre a condizione che sia stata domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa. Dunque, secondo la Suprema Corte, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere dell’esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione spetta all’opponente, essendo nel suo interesse definire alternativamente il giudizio. Da ciò consegue che, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, l’opposizione proposta sarà travolta dalla declaratoria di improcedibilità. La logica del contraddittorio, infatti, viene senza dubbio garantita proprio assicurando al destinatario dell’ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziaria la controversia nella fase del giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione.
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