Opponibilità del fondo patrimoniale sulla casa

Opponibilità del fondo patrimoniale sulla casa
Il fondo patrimoniale costituito sulla casa è opponibile alla banca se il finanziamento, di cui l’imprenditore è fideiussore, è stato contratto per finalità aziendali. E’, pertanto, irrilevante che il reddito della società favorisca indirettamente i bisogni della famiglia, come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con l’ordinanza n. 8201 del 27 aprile 2020.
 
Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è costituito da un insieme di beni destinati a uno scopo specifico ovvero il soddisfacimento dei bisogni della famiglia nucleare. Principale effetto della costituzione del fondo, è la sottrazione dei beni ivi conferiti e dei relativi frutti all’azione esecutiva intentata dal creditore ove il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

Il caso sottoposto alla Corte

Nel caso sottoposto alla Corte, l’imprenditore si era costituito fideiussore di un finanziamento erogato dalla banca alla società di cui era amministratore unico. In particolare, l'imprenditore contestava l’ammissibilità del pignoramento eseguito dalla banca su due beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale costituito con la moglie, attesa l’opponibilità del fondo.

La banca contestava, invece, che l’attività imprenditoriale sottesa al finanziamento non era estranea ai bisogni della famiglia. Pertanto, gli immobili oggetto del fondo patrimoniale sarebbero stati pignorati.

La decisione della Corte

Sul concetto di “bisogni della famiglia”, la Suprema Corte ha riconosciuto la “necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia”, ma che “non si spinge certo sino a sostenere le tesi del ricorrente”.

Pertanto, secondo la Corte, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

La Corte di Cassazione ha confermato il criterio, già affermato in precedenti pronunce (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 16176 del 19 giugno 2018), identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale: l’inerenza diretta e immediata del debito con i bisogni della famiglia.

Avv. Daniele Franzini

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori