Il Tribunale di Firenze, con la recente sentenza n. 302/2026, si è pronunciato con riferimento alla titolarità dei diritti di sfruttamento economico e all’applicabilità dell’art. 110 Legge 633/1941, con specifico riguardo alle opere realizzate su commissione.
La pronuncia del Tribunale di Firenze.
Il caso che occupa concerne un’opera realizzata su commissione nell’ambito di un progetto di carattere scientifico, cui ha preso parte una ricercatrice.
Come noto, l’art. 2 della Legge 633/1941 (in seguito, “LdA”), riconosce tutela, tra l’altro, alle “opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale”.
Con riferimento alle opere realizzate su commissione, già la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di diritto d'autore, la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento economico, per le opere dell'ingegno realizzate su commissione, spetta al committente solo laddove l'attività inventiva e la creazione dell'opera costituiscano l'oggetto del contratto di lavoro autonomo o di appalto” (cfr. Cass. 19335/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze – che ha accertato il ruolo di “co-autrice” della ricercatrice – ha, altresì, accertato che quest’ultima ha partecipato al progetto su specifica commissione della società committente.
In linea con quanto già chiarito dalla Suprema Corte, il Tribunale di Firenze ha rilevato che la committente deve ritenersi titolare dei diritti di sfruttamento economico in relazione all’opera scientifica realizzata su propria commissione.
Si ricorda, poi, come molto si sia discusso sull’acquisto a titolo originario o derivativo dei diritti di utilizzazione economica sull’opera dell'ingegno da parte del committente. Aderire all’uno o all’altro orientamento appare rilevante anche al fine di comprendere quando debba ritenersi applicabile l’art. 110 LdA, che concerne la “trasmissione” dei diritti.
L’art. 110 LdA.
Tornando al caso che occupa, il Tribunale di Firenze ha, quindi, affrontato una ulteriore questione e, cioè, quella relativa all’applicabilità (o meno) dell’art. 110 LdA, a mente del quale “La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”.
Sul punto, il Tribunale si è pronunciato nel senso di non ritenere applicabile l’art. 110 LdA, chiarendo che “La previsione di cui all’art. 110 l.d.a., in base alla quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, fa riferimento alle ipotesi in cui, appunto, i diritti patrimoniali siano oggetto di cessione. Nel caso che ci occupa, invece, è direttamente titolare dei diritti di sfruttamento del progetto, giacché questo è stato realizzato su sua commissione, con conseguente inapplicabilità della citata norma della legge sul diritto d’autore”.