Offendere la reputazione commerciale di un imprenditore è concorrenza sleale e integra diffamazione

Offendere la reputazione commerciale di un imprenditore è concorrenza sleale e integra diffamazione
Avv. Flaviano Sanzari Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva assolto un imputato dall’accusa di avere denigrato, in occasione dei colloqui avuti con alcuni soggetti, la reputazione commerciale di una società, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50423 del 7 novembre 2018, nell’accogliere il ricorso della difesa della parte civile, secondo cui erronea era da ritenersi la sentenza assolutoria, atteso che deve considerarsi irrilevante ai fini della compiuta integrazione del reato il fatto che la dichiarazione pregiudizievole dell'altrui reputazione non sia destinata a diffondersi fra persone diverse dalle due persone che la percepiscono, ha invece affermato che l’offesa alla reputazione commerciale di un imprenditore, costituente atto di concorrenza sleale, si ha anche quando le espressioni verbali di discredito dell'attività da questi svolta sono pronunciate nel corso di colloqui con due persone che sono tenute, per ragioni di riservatezza derivante dalla loro professione, a non divulgarne il contenuto a persone diverse dal committente l'attività da loro svolta, essendo solo necessario, ai fini della configurabilità dell’illecito diffamatorio, che le espressioni in discorso siano percepite da coloro cui esse sono rivolte.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori