Obblighi informativi ed adeguatezza dell’investimento

Obblighi informativi ed adeguatezza dell’investimento
Non è sufficiente, per ritenere assolti gli obblighi informativi che gravano sull’intermediario finanziario, aver fornito e fatto sottoscrivere al cliente con propensione al rischio medio-bassa una serie di documenti, pur in osservanza delle disposizioni di legge, qualora a ciò non si accompagni un’effettiva attività di informazione del cliente tesa a consentirne la formazione di una volontà pienamente consapevole, che tenga conto, in particolare, della concreta propensione al rischio desumibile anche da investimenti pregressi. Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza dell’11.7.2017.
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