Obblighi di fare e di non fare. Poteri del giudice dell’esecuzione

Obblighi di fare e di non fare. Poteri del giudice dell’esecuzione
Avv. Daniele Franzini In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al giudice dell’esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell’obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo. Il relativo provvedimento è impugnabile con l’atto di appello laddove il giudice dell’esecuzione si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, non costituendo più manifestazione dei poteri del giudice dell’esecuzione e conseguentemente non essendo  impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. Lo ha stabilito, con ordinanza n. 32196 del 12.12.2018 la Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, la sentenza che decide sull’appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l’interpretazione fornita dal giudice del merito circa l’accertamento compiuto e l’ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla S.C. il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l’interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto. L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione, si risolve nell'apprezzamento di un "fatto", come tale incensurabile in sede di legittimità (fatto salvo il caso di omessa pronuncia) o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa.    
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori