L’Ufficio del Massimario della Suprema Corte, con la Relazione n. 87 dell’anno corrente, analizza i principi del nuovo codice della crisi di impresa e le novità, di maggior rilievo, rispetto alla previgente normativa. In tema di sovraindebitamento spiccano, tra le altre, le novità introdotte con la nuova procedura di liquidazione controllata.
La disciplina della liquidazione controllata
Il d.lgs. 14/2019 entrato in vigore lo scorso 15 Luglio, meglio conosciuto come codice della crisi di impresa (in seguito “CCI”), disciplina, agli artt. 268 e ss, la nuova formulazione della procedura di liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati, che prende il nome di liquidazione controllata.
Rispetto alle altre procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore - che il legislatore colloca al capo II del titolo IV del CCI, la procedura in parola è sistematicamente posta al titolo V del CCI, quasi interamente dedicato alla liquidazione giudiziale (ex procedura fallimentare).
Non a caso, con la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione controllata, ne consegue la perdita di disponibilità del patrimonio da parte del soggetto sovraindebitato, con contestuale attribuzione dell’amministrazione ad un organo terzo, il liquidatore, il quale è tenuto a gestirlo secondo principi di natura concorsuale.
Le novità della procedura
La nuova procedura è finalizzata, tramite l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (“OCC”) alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che versi in stato di crisi o di insolvenza.
La domanda, quindi, si propone con ricorso al Tribunale competente a cui va necessariamente allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Quando il debitore è in stato di insolvenza, e qui si sostanzia la principale novità, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali, a condizione che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non sia inferiore a 50 mila euro.
La relazione del Massimario della Corte di Cassazione
Come anticipato, nella relazione n. 87/2022 sulle novità legislative in materia di “Fallimento ed altre procedure concorsuali”, l’Ufficio del Massimario della Corte Capitolina ha dedicato una sezione ad hoc alle novità in tema di sovraindebitamento.
Occorre evidenziare che, a detta dei Relatori, la liquidazione controllata è individuata come la principale novità sul tema introdotta dal CCI.
Ed infatti, gli stessi Scriventi chiariscono che la procedura “potrà essere aperta non più solo ad istanza dello stesso debitore ma, così come quella “maggiore” (riferendosi alla liquidazione giudiziale), anche a seguito di iniziativa di uno o più creditori”. Non senza, però, sottolineare che: “la novità potrebbe avere un forte impatto sulle aule di giustizia, presentandosi oggi come un’alternativa alla via delle procedure esecutive individuali tale da consentire l’apertura di una sorta di “fallimento minore” sul patrimonio di qualunque debitore”.
Considerazioni
Ancorché il legislatore abbia previsto che l’istanza del creditore possa riguardare solo debitori in stato di insolvenza, il cui ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore a 50 mila euro, l’auspicio degli operatori del settore è che possa costituire un’effettiva tutela per il ceto creditorio, sostanziandosi in uno strumento azionabile alternativamente alle tradizionali procedure individuali, spesso caratterizzate da lunghi tempi di attesa oltre che da risultati non sempre satisfattivi.