Nuove falsificazioni digitali: punita la «vanità» in rete

Nuove falsificazioni digitali: punita la «vanità» in rete
Avv. Flaviano Sanzari Per la legge, il profilo digitale costituisce oggi una proiezione dei diritti della personalità nella comunità virtuale. Per cui, fingere di essere un’altra persona, spacciarsi per single quando si è invece sposati, usare come fotografia del proprio profilo sui social network quella di un’altra persona, magari nota, al fine di ingannare gli utenti, estorcere denaro o, semplicemente, avere più visibilità, costituiscono attività illecite, spesso perseguibili anche penalmente. L’attribuirsi uno status fittizio Per la Corte di Cassazione è reato anche spacciarsi per single quando si è sposati, così come anche soltanto utilizzare come foto del proprio profilo Facebook l’immagine di un’altra persona. Si tratta di un reato contro la fede pubblica: a essere tutelata è la fiducia che gli altri utenti della rete devono poter riporre nelle identità altrui. A pesare sono non soltanto le falsificazioni delle identità ma anche le false attribuzioni di qualità alle quali la legge attribuisce effetti giuridici, come lo stato civile o l’età. Già da tempo, poi, i giudici avevano sottolineato che la finalità non deve essere necessariamente economica: il vantaggio descritto dalla norma può essere dato anche semplicemente dalla visibilità, nuovo patrimonio degli utenti della rete. Il nickname altrui Non salva nemmeno usare un nickname o un fake di un personaggio famoso. Ad avviso dei giudici, anche gli pseudonimi utilizzati in rete hanno una dimensione concreta, in grado da sola di produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui. Per questo, quando non ci sono dubbi sulla riconducibilità del nickname a una persona fisica, questo ha natura di «contrassegno identificativo». La falsa identità per truffe Più spesso le falsificazioni delle identità passano attraverso la commissione di altri reati, come la truffa. È il caso di chi crea falsi account per accedere al car sharing (e poi si tradisce usando un’utenza realmente nella sua disponibilità) oppure per godere di un buon rating online per ottenere un credito da privati, il cosiddetto peer landing. È pacifica ormai la giurisprudenza delle sostituzioni di persona che si aggiungono alle estorsioni. L’autore si finge un’altra persona per attirare a sé virtualmente un possibile partner al quale chiede fotografie o video erotici per poi ricattarlo se si rifiuta di pagare una certa somma di denaro. La tecnologia ha poi modificato le possibili modalità esecutive del reato, ad esempio in tutti i casi in cui l’autenticazione dell’interessato avvenga attraverso tecniche biometriche o di identificazione facciale.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori