Nuove domande nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la questione posta al vaglio della Suprema Corte

Nuove domande nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la questione posta al vaglio della Suprema Corte
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Presidente Dott. Scotti, con sentenza n. 9633 del 24 marzo 2022.
Il giudizio di opposizione: la deroga al divieto della mutatio libelli

L’opposizione a decreto ingiuntivo genera un ordinario giudizio di cognizione nel quale l’opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e, per contro, l’opponente, sul quale incombe l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, assume la posizione di convenuto sempre in senso sostanziale.

Nello specifico, come noto, l’opposto resiste all’opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, in ossequio al divieto processuale della mutatio libelli.

A tale principio, per l’orientamento finora maggioritario, poteva derogarsi solo per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente. La sola possibilità per il convenuto-opposto di operare lo ius variandi e, dunque, ampliare il thema decidendum, era quella in cui lo stesso, per effetto di una riconvenzionale introdotta dall’opponente, assumesse la posizione sostanziale di convenuto,  al quale non poteva negarsi il diritto di difesa rispetto alla nuova e più ampia pretesa della controparte.

In tale contesto si inseriscela sentenza in commento che, diversamente dall’orientamento più risalente e restrittivo, sostiene la facoltà di modificare la domanda, ammessa  nel giudizio ordinario di cognizione all’udienza ex art. 183 c.p.c. anche ne procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tale sistema è preordinato all’auspicabile possibilità che le parti possano risolvere in maniera tendenzialmente definitiva le controversie  che le hanno portate dinanzi al Giudice, evitando così di tornare nuovamente in giudizio in relazione alla medesima vicenda.

Conclusioni

La Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza in commento, ha gettato le fondamenta per il superamento del precedente orientamento restrittivo che consentiva al convenuto opposto la proposizione di una domanda diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, nel solo caso in cui l’opponente avesse proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

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