Avv. Daniele Franzini
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29729 pubblicata il 15 novembre 2019.
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano che, al pari del primo grado, aveva rigettato l’opposizione a precetto proposta avverso un decreto ingiuntivo.
In particolare,erano stati dedotti vizi del titolo esecutivo, fra i quali la ritenuta invalidità della notificazione, in quanto eseguita presso un luogo ove il ricorrente non era più residente.
Secondo la Corte, la fattispecie non integra un’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione. Infatti, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, “l’inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Sempre secondo la Corte, tutt’al più, il ricorrente avrebbe potuto proporre un’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. davanti al giudice funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo ovvero competente a decidere su ogni questione attinente la validità o nullità del titolo esecutivo.
Nel caso in esame, sempre secondo la Suprema Corte, “l’opponente non ha prospettato, neppure in astratto, la sussistenza di vizi idonei a determinare l’inesistenza del titolo esecutivo”, ritenendo, pertanto, inammissibile il ricorso dal medesimo presentato.
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