Nulla la clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro il recesso dal patto di non concorrenza

Nulla la clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro  il recesso dal patto di non concorrenza
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. L'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore sorge sin dall'inizio del rapporto di lavoro e pertanto va considerata tamquam non esset la successiva rinuncia al patto stesso perché, mediante questa, cessano ex post gli effetti, invero già operativi, del patto e la condizione risolutiva è affidata alla mera discrezionalità di una sola parte contrattuale.
Il caso

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda un lavoratore che adiva il Tribunale di Piacenza al fine di ottenere il pagamento dell’indennizzo previsto da un patto di non concorrenza apposto al contratto di lavoro dal quale era receduta l’azienda nel corso del rapporto avvalendosi di una apposita previsione contrattuale. Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore dichiarando nulla la clausola e la Corte di Appello Felsinea confermava la decisione.

Il datore di lavoro ricorreva alla Suprema Corte che con ordinanza n. 10535 del 3 giugno 2020 respingeva il ricorso confermando il  proprio recente orientamento.

Principio

La Corte ribadisce il seguente principio: nel patto di non concorrenza i rispettivi obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione del patto, il che impedisce al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprime la sua libertà. Detta compressione non può avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore e tale corrispettivo finirebbe con l'essere escluso ove venisse concesso al datore di lavoro di liberarsi ex post dal vincolo (cfr. Cassazione n. 3/2018).

La Suprema Corte, inoltre, conferma la decisione dei giudici di merito che hanno escluso - facendo corretta applicazione del disposto dell'art. 1419, secondo comma, c.c. - che la nullità della sola clausola di recesso dovesse comportare la nullità dell'intero patto di non concorrenza, in ossequio al principio di conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile (cfr, ex multis, Cassazione, n 23950/2014), alla stregua del quale, perché l'intero atto negoziale venga travolto da nullità, è necessario accertare che la clausola nulla sia stata determinante per la conclusione dello stesso.

Avv. Francesca Frezza

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