Ne bis in idem: la Consulta rileva i profili di incostituzionalità del doppio sistema sanzionatorio della Legge Autore

Ne bis in idem: la Consulta rileva i profili di incostituzionalità del doppio sistema sanzionatorio della Legge Autore
Con  la recente pronuncia n. 149/2022  la Corte Costituzionale ha ritenuto  il regime di doppia sanzione amministrativa e penale previsto dalla L. 633/1941 incompatibile con il principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Verona

Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. laddove non prevede che si possa prosciogliere per violazione del divieto di ne bis in idem un imputato a cui sia già stata irrogata in via definitiva una sanzione amministrativa avente ad oggetto i medesimi fatti.

In particolare, nel caso di specie la censura riguardava la possibilità –non prevista dall’ordinamento– di estendere la disciplina del ne bis in idem all’ipotesi in cui l’imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter L. 633/1941 fosse già stato sottoposto in via definitiva a sanzione amministrativa per il medesimo fatto ai sensi dell’art. 174-bis della medesima legge.

Il ragionamento della Corte Costituzionale

Nell’esaminare la questione, la Corte ha evidenziato che la ratio del divieto di un doppio procedimento penale così come previsto dalle norme CEDU e dalla CDFUE è, ancora prima di evitare l’irrogazione di una pena sproporzionata al fatto commesso, di evitare l’ulteriore sofferenza e i costi economici determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali un soggetto è già stato giudicato (a prescindere quindi dall’esito positivo o negativo del procedimento stesso).

Al fine di valutare l’applicabilità dell’istituto, tuttavia, la Corte ha evidenziato come non rilevi la qualificazione della procedura come “penale” da parte dell’ordinamento interno, bensì la sua natura sostanzialmente punitiva, da apprezzarsi secondo i c.d. “criteri Engel” elaborati dalla CEDU.

In particolare, il divieto di doppio procedimento non si applica qualora i due procedimenti rappresentino in realtà una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito, e quindi se i diversi procedimenti perseguono diversi aspetti del comportamento vietato, se tale duplicità è conoscibile ex ante, se la raccolta delle prove e la loro valutazione è unitaria e se vi sono meccanismi per tenere in considerazione la sanzione già inflitta nel primo procedimento.

In applicazione di tali criteri, la Consulta è arrivata a concludere che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 174-bis LDA persegue le medesime finalità generalpreventive della sanzione penale di cui all’art. 173-ter,  che d’altra parte non esistono allo stato meccanismi volti a coordinare i due procedimenti o a evitare che la medesima condotta venga punita in modo sproporzionato. L’art. 649 c.p.p. è stato dunque dichiarato incostituzionale laddove non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per i delitti di cui all’art. 173-ter LDA che, in relazione ai medesimi fatti, sia già stato sottoposto a procedimento definitivamente conclusosi per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis LDA.

I possibili effetti della sentenza

Con la pronuncia in commento la Corte Costituzionale ha inteso tracciare principi che paiono di portata generale, e che potenzialmente sono in grado di mettere in discussione l’intero impianto sanzionatorio previsto dalle norme in materia di diritto d’autore.

Qualora infatti sia previsto l’azionarsi in maniera automatica di due procedimenti di natura punitiva paralleli e non coordinati tra loro, è elevato il rischio che il giudice incaricato del secondo procedimento decida di rimettere la questione al Giudice delle Leggi per ottenere una declaratoria di incostituzionalità sulla scorta del caso di specie.

Anche per tale motivo, è auspicabile che il legislatore intervenga –come esplicitamente sollecitato dalla Corte stessa– e introduca un coordinamento tra le sanzioni previste per gli illeciti autorali in genere, così da scongiurare i profili di incostituzionalità sopra analizzati.

Dott.ssa Caterina Bo

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