Modificazione delle facoltà di delega del diritto di voto del socio in assemblea ed esercizio del diritto di recesso dalla società

Modificazione delle facoltà di delega del diritto di voto del socio in assemblea ed esercizio del diritto di recesso dalla società

Con sentenza n. 360 del 26 febbraio 2021, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia ha reso la seguente massima: " La modifica statutaria della facoltà riconosciuta al socio di conferire delega a terzi per partecipare all'assemblea dei soci ed ivi esercitare il diritto di voto non concerne in sé il riconoscimento del diritto di voto stesso riconnesso alla qualifica di socio, ma inerisce esclusivamente ad una modifica delle facoltà e del diritto di farsi rappresentare in assemblea: tale modifica, pertanto, non può essere qualificata come modifica dello statuto concernente i diritti di partecipazione e, di conseguenza, non fa sorgere il diritto di recesso ”.

Il caso in esame

Parte attrice conveniva in giudizio la società della quale era socia per far valere il proprio diritto di recesso dalla stessa a seguito della delibera assembleare a mezzo della quale era stata modificata la disposizione statutaria disciplinante il diritto di voto . A fronte di tale modifica, era stata limitata la facoltà di delega del diritto di voto in assemblea in caso di impossibilità di parteciparvi.

A detta dell'attrice, tale limitazione avrebbe “ comportato una significativa modificazione dello stato concernente i diritti di voto e partecipazione , circostanza che legittimasse […] il recesso del socio che non abbia concorso alla deliberazione medesima ”.

Di avviso contrario era parte convenuta, la quale aveva sottolineato come le modifiche legittimanti il recesso sarebbero solo quelle riconnesse ai diritti partecipativi dei soci, incidenti direttamente sull'esercizio del diritto di voto . Di conseguenza, la modifica intervenuta, attenendosi unicamente alla delega del diritto di voto, non avrebbe inciso direttamente su quest'ultimo, che sarebbe rimasto invariato.

Lo svolgimento

Il Tribunale di Venezia, anzitutto, procedeva esaminando il testo dello statuto della società. In particolare, l'articolo 14, ricalcante quanto sancito dall'art. 2437, lett. g) merluzzo. civ., che legittimava il recesso dei soci che non partecipava alle deliberazioni inerenti, inter alia, la modifica “ concernente i diritti di voto e di partecipazione .

I Giudici si soffermavano quindi sull'ondivaga giurisprudenza relativa all'art. 2437 cod. civ. e alla corretta interpretazione delle locuzioni “ diritto di voto ” e “ diritti di partecipazione ”.

Alla luce di ciò, sarebbe stato da escludere che “ la deliberazione di modifica della facoltà riconosciuta al socio di farsi rappresentare in assemblea onde esercitare il diritto di voto possa essere considerata, ai fini del sorgere del diritto di recesso, sotto il profilo della modifica dello statuto concernente i diritti di partecipazione ”.

Il Tribunale si domandava quindi se la suddetta modifica concernente le facoltà di delega potesse essere qualificata quale modificazione dell'esercizio del diritto di voto spettante ai soci, giustificando il recesso dei soci che non ha registrato partecipato alla relativa deliberazione.

A detta dei Giudici di merito, le ipotesi di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ. (richiamate dallo statuto) avrebbero dovuto essere interpretate in via restrittiva .

Nello specifico, l'attribuzione della delega e la disciplina del suo esercizio in caso di impossibilità del socio a prendere parte alle votazioni in sede sociale non concernerebbero di per sé il riconoscimento del diritto di voto, bensì solamente la “modifica delle facoltà e del diritto di farsi rappresentare in assemblea ”. Insomma, nonostante tali modifiche, il socio non vedrebbe limitata il proprio diritto di esprimersi in sede assembleare, continuando a godere dei medesimi diritti di voto precedenti.

Conclusione

Alla luce delle proprie considerazioni e della precedente giurisprudenza della Cassazione richiamata, il Tribunale di Venezia rigettava quindi la domanda attorea, compensando le spese tra le parti.

 

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Martina Caldelari

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