Luoghi di lavoro e misure di sicurezza per il contrasto del Covid 19

Luoghi di lavoro e misure di sicurezza per il contrasto del Covid 19
I luoghi di lavoro sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da covid 19 sono stati oggetto di un ampio dibattito giuridico - e non solo - a causa delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia per salvaguardare la salute dei lavoratori. Le misure di sicurezza di accesso ai luoghi di lavoro sono venute a modificarsi di pari passo all’evoluzione scientifica.

Inizialmente l’accesso al posto di lavoro è stato disincentivato attraverso la facilitazione di forme di lavoro da remoto come misura di protezione nei luoghi di lavoro per arrivare alla recente introduzione del controverso obbligo della certificazione verde, il cd “green pass”.

In tale contesto in continuo mutamento la giurisprudenza è intervenuta a più riprese, delineando uno scenario non sempre omogeneo sulle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle misure di sicurezza per contrastare il covid 19.

Misure di sicurezza sui luoghi di lavoro per contrastare il covid 19

Con il manifestarsi dell’emergenza sanitaria da covid 19 è stato da subito imposto l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione sui luoghi di lavori specifici, quali la mascherina, guanti e gel igienizzanti, imposti in forza della capacità espansiva dell’art. 2087 c.c.

A ciò è poi seguito un protocollo ad hoc per la sanificazione degli ambienti di lavoro, il rilevamento della temperatura per potervi accedere e il distanziamento tra il personale in forza e un massiccio incremento del lavoro agile, il cd “smart working”.

Specifiche categorie professionali – come i sanitari – sono stati interessati da misure che hanno imposto l’obbligo vaccinale per poter prestare attività lavorativa con conseguente sospensione dalla stessa in caso di dissenso.

La costituzionalità di tale obbligo è stata di recente affermata dal Consiglio di Stato con la sentenza del 20 ottobre 2021 n. 7045 che ha ritenuto la normativa immune da vizi in quanto la vaccinazione viene ritenuta una misura sanitaria efficace e sicura rispondente con adeguato giudizio di proporzionalità all’esigenza di limitare la diffusione del contagio nel superiore interesse solidaristico della salute della collettività.

Tale decisione assume una indubbia rilevanza anche ai fini di valutare la legittimità della recente introduzione dell’obbligo della certificazione verde imposta per poter accedere ai luoghi di lavoro che può essere rilasciata a seguito della somministrazione del vaccino contro il covid 19, e alternativamente per sottoposizione a tampone molecolare (con validità di 72 ore) o tampone antigenico naso/faringeo (con validità di 48 ore).

L’esigenza di assicurare il diritto alla salute del singolo e dell’intera collettività è a sua volta fil rouge di una serie di provvedimenti giudiziari in materia lavoro.

Il rifiuto di utilizzare i dispositivi di protezione del contagio è oggetto di alcune decisioni della magistratura.

La tutela della salute ha, infatti, determinato il Tribunale di Trento con sentenza dell’8 luglio 2021 a respingere il ricorso presentato da una lavoratrice che si era rifiutata di indossare durante l’orario di lavoro la mascherina senza alcun valido e comprovato motivo.

Il Tribunale di Arezzo, invece, con sentenza del 13 gennaio 2021 nella medesima prospettiva di tutela della salute, ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore il quale era stato, invece, licenziato per aver invitato un cliente ad indossare la mascherina al fine di perfezionare i suoi acquisti. Il Tribunale toscano ha ritenuto legittimo il comportamento del lavoratore in quanto giustificato dal suo diritto di pretendere di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in sicurezza.

Il recente generalizzato obbligo di green pass che determina la sospensione senza retribuzione per il lavoratore che non intende munirsene risponde alla medesima esigenza.

Tale vincolo è stato già ritenuto compatibile con le norme della CEDU dalla Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 24 agosto 2021 che ha ritenuto prevalente l’interesse della salute pubblica.

In precedenza la sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2021, ha accolto il ricorso di una lavoratrice che era stata sospesa senza retribuzione poiché non vaccinata, in quanto la società datrice non aveva effettivamente valutato posizioni alternative ove collocarla, non implicante rischi di diffusione del contagio.

Tale soluzione giurisprudenziale lascia ancora oggi aperta la possibilità di valutare la compatibilità della sospensione del lavoratore privo di green pass le cui mansioni siano tuttavia suscettibili di essere svolte in regime di smart working.

Avv. Nicoletta Di Lolli

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori