Avv. Francesca Frezza
La Corte di Cassazione con sentenza del 18 giugno 2018 n. 16024, nel confermare la decisione della corte distrettuale di Brescia che aveva ritenuto legittimo l’esercizio del diritto di opzione in favore delle 15 mensilità l’ordinanza di reintegra emessa a conclusione della fase sommaria del giudizio avverso un licenziamento ha ritenuto che non vi è ragione per ritenere che dall’ordine di reintegra nel posto di lavoro emesso a conclusione della fase sommaria non debbano anche discendere gli effetti previsti dal comma 3 dell’art. 18. Nel pervenire a tale conclusione la Corte ha affermato che i contenuti di tale provvedimento è del tutto sovrapponibile a quello della sentenza emessa all’esito di un giudizio a cognizione piena.
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