L’opposizione sana i vizi di notifica del precetto

L’opposizione sana i vizi di notifica del precetto
Avv. Daniele Franzini La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sè, senza denunciare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente all’irregolarità stessa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza del 18 luglio 2018, n. 19105. Nel caso di specie, benché esistesse il vizio formale della mancata indicazione nella copia notificata del precetto della data di notifica dei titoli, la notifica precedente era avvenuta e pertanto lo scopo di dare al debitore la possibilità di pagare spontaneamente dopo la notifica del titolo era stato comunque raggiunto, come pure era stata data conoscenza al debitore della volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Secondo gli Ermellini, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione agli atti esecutivi non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c..
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