Il licenziamento rappresenta la modalità di recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato. Il licenziamento per giusta causa si colloca nell'ambito dei licenziamenti individuali e si intende per conto quello intimato per motivi connessi alla condotta del lavoratore che determinano la lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
La nozione
La nozione di giusta causa è contenuta nell'art. 2119 cc che disciplina il “ recesso per giusta causa ”, definito come motivo di risoluzione del rapporto allorchè “ si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ”.
La dottrina si è chiesta, stante l'indeterminatezza e l'elasticità dell'art. 2119 cc, se per giusta causa debba intendersi solo un inadempimento colposo o doloroso del lavoratore o se, al contrario, la nozione ricomprenda anche i comportamenti, pur estranei alla prestazione oggetto del contratto di lavoro, risultanono menomare l'elemento fiduciario.
Ebbene la Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere questa seconda interpretazione intendendo per “fatti” incidenti sulla prosecuzione anche provvisoria del rapporto anche quelli extralavorativi che – avuto riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al livello di affidamento che esso richiede e al tipo di mansione – siano in grado di riflettersi in negativo sulle attitudini professionali del lavoratore.
Il procedimento disciplinare
Il licenziamento per giusta causa deve essere necessariamente preceduto dall'attivazione del procedimento disciplinare e in particolare dalla preventiva comunicazione delle “contestazioni di addebito”, al fine di consentire al dipendente una adeguata difesa dagli addebiti formulati dal datore di lavoro.
Il procedimento disciplinare è espressamente previsto dall'art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300 che prevede che “ il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito a sua difesa ”.
La violazione del procedimento disciplinare comporta l'illegittimità del licenziamento.
Le caratteristiche
Le caratteristiche essenziali della contestazione disciplinare nell'ambito del licenziamento per giusta causa sono:
- l'immediatezza : tra il fatto contestato e l'avvio del procedimento (tra le tante Cassazione, 1° luglio 2020 n. 15649; Cassazione 5 aprile 2003 n. 5396);
- la specificità : dei fatti addebitati (Cassazione, 5 agosto 2010 n. 18279);
- l'immutabilità : dei comportamenti ritenuti illeciti (Cassazione 22 ottobre 2014 n. 22388)
La proporzionalità tra fatto contestato e sanzione irrogata
Il licenziamento disciplinare costituisce l'extrema ratio nel senso che vi deve essere una proporzione tra i fatti addebitati al lavoratore e la massima sanzione inflitta.
La valutazione delle condotte idonee a determinare il licenziamento è rimessa alla contrattazione collettiva ma l'Autorità Giudiziaria può ritenere individualmente che la sanzione sia eccessiva ai sensi del parametro dell'art . 2119 cc .